Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/113: Revisione parziale dell’Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) · 11 pagine

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Procedura di consultazione Rapporto esplicativo OPAc

Agroscope e all’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), valuta gli effetti della modifica di un’omologazione sulla produzione agricola (cfr. art. 131 lett. a n. 3 OPF).

Nell’eventualità di un conflitto tra gli obiettivi di protezione delle acque e quelli di protezione di importanti colture agricole, la LPAc attribuisce la priorità all’approvvigionamento nazionale: se la revoca dell’omologazione di un prodotto fitosanitario o dell'autorizzazione di un principio attivo pregiudica fortemente l’approvvigionamento indigeno in importanti colture agricole, il Consiglio federale può, per un periodo limitato, prescindere dalla revoca; in tal caso, il prodotto fitosanitario o il principio attivo possono continuare a essere utilizzati (art. 9 cpv. 6 LPAc).

Anche l’organo di notifica per prodotti chimici (sportello unico dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), dell’UFAM e del SECO) modifica o revoca, d’intesa con gli organi di valutazione (UFSP, UFAM, SECO, USAV e UFAG) le omologazioni di biocidi, se da una verifica secondo l’articolo 9 capoverso 3 lettera b LPAc si rende necessaria una modifica per rispettare i valori limite ivi indicati (art. 24 cpv. 1 lett. d OBioc in combinato disposto con l’art. 9 cpv. 4 LPAc). Tuttavia, in virtù dell’accordo con la Comunità Europea (attualmente: Unione Europea)6 sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA), la Svizzera non può revocare unilateralmente l’omologazione del principio attivo di un biocida.

Per i principi attivi di pesticidi per i quali, con il presente progetto, il DATEC stabilisce nuovi valori limite, la verifica dell’omologazione in base all’articolo 9 capoverso 3 lettera b LPAc potrà essere effettuata non prima dell’inizio del 2030. Dopo l’entrata in vigore dei nuovi valori limite, prevista per inizio 2027, sarà necessario attendere e valutare i risultati delle analisi delle acque che saranno condotte nel 2027 e nel 2028. Solo successivamente, ossia al più presto a partire da inizio 2030, l’UFAM potrà segnalare per verifica principi attivi al Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari e all’organo di notifica per prodotti chimici, qualora nel 2027 e nel 2028 siano riscontrati superamenti ampi e ripetuti dei valori limite. Al più presto nel 2031, dopo aver effettuato la verifica dell’omologazione, il Consiglio federale appura se la modifica dell’omologazione di un prodotto fitosanitario o la revoca dell’omologazione di un principio attivo può pregiudicare fortemente l’approvvigionamento indigeno in importanti colture agricole e, in tal caso, prescinde dalla revoca per un periodo limitato, permettendo di continuare a utilizzare i prodotti fitosanitari in questione (art. 9 cpv. 6 LPAc).

6 Cap. 18 sez. III n. 2 lett. a Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (SR 0.946.526.81) 6/11 BAFU-D-85DA3401/1041