Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/113: Revisione parziale dell’Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) · 11 pagine

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Procedura di consultazione Rapporto esplicativo OPAc

1 Situazione iniziale

Le acque devono essere pulite per fornire acqua potabile di elevata qualità ed evitare che gli animali, le piante e i microrganismi (organismi acquatici) che vivono in questo spazio vitale non subiscano danni causati da sostanze tossiche. In Svizzera vengono utilizzate quotidianamente oltre 30 000 sostanze chimiche, alcune delle quali hanno effetti negativi sugli organismi acquatici o mettono a rischio l’approvvigionamento di acqua potabile.

Se le acque vengono contaminate da sostanze introdotte dall’uomo, le autorità devono adottare misure contro questo inquinamento (cfr. art. 9 cpv. 3 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque [LPAc; RS 814.20] e art. 47 dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque [OPAc; RS 814.201]). I valori limite indicano la rispettiva soglia di pericolo; se vengono raggiunti, occorre intervenire. In questi casi non è più necessario svolgere un esame del singolo caso.

Nell’allegato 2 OPAc sono indicati valori limite denominati «esigenze relative alla qualità delle acque», espressi in valori numerici. Questi valori limite servono a proteggere, da un lato, le acque in quanto risorsa di acqua potabile e, dall’altro, gli organismi acquatici. Il presente progetto riguarda esclusivamente i valori limite per la protezione degli organismi acquatici nelle acque superficiali.

L’inquinamento delle acque dovuto a sostanze chimiche e le conoscenze al riguardo evolvono continuamente. Pertanto anche i valori limite previsti dall’OPAc devono essere costantemente verificati e, se necessario, adeguati, come già affermato dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) nel rapporto esplicativo1 del 13 febbraio 20202 concernente la modifica dell’OPAc.

Il Consiglio federale stabilisce i valori limite per la protezione delle acque (art. 9 cpv. 1 LPAc) e delega tale compito al DATEC nella misura in cui occorre stabilire dei valori limite per le sostanze (art. 45 cpv. 5 OPAc).

Ai fini della protezione degli organismi acquatici è necessario stabilire dei valori limite per le sostanze che pregiudicano la riproduzione, lo sviluppo e la salute di piante, animali e microrganismi sensibili (questo requisito deriva dall’all. 2 n. 11 cpv. 1 lett. f OPAc). Per questi valori limite, detti «valori limite giustificati dal profilo ecotossicologico» (o valori limite ecotossicologi) è quindi determinante unicamente la tossicità delle sostanze per gli organismi acquatici.

I valori limite ecotossicologici sono stati introdotti per la prima volta con la modifica del 13 febbraio 2020 dell’OPAc di 19 principi attivi di pesticidi e tre medicamenti. Conoscenze più recenti hanno mostrato che dieci sostanze attive di pesticidi raggiungono nelle acque superficiali concentrazioni dannose per gli organismi acquatici e, quindi, occorrono fondamentalmente valori limite ai fini della protezione dell’ambiente. Il presente progetto stabilisce nuovi valori limite per sette di questi dieci principi attivi di pesticidi.

1.1 Valutazione delle sostanze per le quali sono fissati valori limite

La valutazione delle sostanze per le quali sono fissati nuovi valori limite nell’OPAc si è svolta in quattro fasi.

Fase 1: sono state individuate le sostanze per le quali non è stato possibile escludere un rischio maggiore per gli organismi acquatici. Si tratta soprattutto di sostanze utilizzate per produrre un effetto biologico, ossia principi attivi di medicamenti e pesticidi. L’identificazione avviene sulla base dei risultati delle analisi delle acque e di calcoli basati sulle proprietà chimico-fisiche ed ecotossicologiche delle rispettive sostanze.

Fase 2: le sostanze identificate nella fase 1 sono state incluse nell’Osservazione nazionale della qualità delle acque superficiali (NAWA). In questo monitoraggio è stato accertato il livello di inquinamento delle acque svizzere dovuto a queste sostanze. Sulla base del risultato, sono state selezionate le sostanze

1 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60228.pdf

2 RU 2020 515 3/11 BAFU-D-85DA3401/1041