Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/113: Revisione parziale dell’Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) · 11 pagine
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Procedura di consultazione Rapporto esplicativo OPAc
3 Rapporto con il diritto internazionale
Questa modifica dell'ordinanza sulla protezione delle acque non è in contrasto con gli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare con gli accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea.
La LPAc e l’OPAc perseguono gli stessi obiettivi della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro in materia di acque, DQA)8, in particolare per quanto riguarda il miglioramento dello stato ecologico e chimico delle acque. Analogamente alla LPAc e all'OPAc, la DQA comprende un divieto di deterioramento per tutte le acque e un obbligo di miglioramento per le acque in cattivo stato. Dalla DQA non risultano impegni per la Svizzera.
Come la LPAc e l'OPAc, anche la DQA prevede che per le sostanze potenzialmente inquinanti le acque superficiali siano stabiliti valori limite ecotossicologici (denominati nell’UE «norme di qualità ambientale»). La stessa UE stabilisce tali norme di qualità ambientale solo per determinate sostanze prioritarie che presentano un rischio a livello europeo. Per le sostanze che non presentano un rischio a livello europeo, gli Stati membri dell'UE hanno il compito di stabilire autonomamente le ulteriori norme di qualità ambientale richieste in funzione delle necessità.
Analogamente a quanto avviene per le ulteriori norme di qualità ambientale nei singoli Stati membri dell’UE, il presente progetto di modifica dell’OPAc stabilisce dei valori limite per le sostanze particolarmente rischiose per le acque superficiali svizzere, indipendentemente dall’UE, sulla base delle disposizioni della LPAc e dell’OPAc. Tuttavia, i lavori dell’UE e degli Stati membri per la definizione delle norme di qualità sono seguiti attivamente e presi in considerazione dalla Svizzera nella definizione dei valori limite.
8 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/101/UE, GU L 311 del 31.10.2014, pag. 32 8/11 BAFU-D-85DA3401/1041