Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/113: Revisione parziale dell’Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) · 11 pagine
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Procedura di consultazione Rapporto esplicativo OPAc
effettivamente presenti in concentrazioni tali da provocare danni agli organismi acquatici. Il Centro svizzero di ecotossicologia applicata (Ecotox) ha quindi proposto per queste sostanze dei valori limite ecotossicologici3, calcolati secondo le linee guida dell’Unione europea (UE)4. A tal fine ci si avvale di tutti gli studi disponibili riguardanti le procedure di omologazione dei pesticidi o dei medicamenti come pure della letteratura scientifica. Inoltre, i produttori delle sostanze sono stati invitati a presentare eventuali studi ecotossicologici più recenti.
Fase 3: con i valori limite ecotossicologici elaborati è stato nuovamente valutato il rischio per le acque svizzere derivante dalle sostanze esaminate nell’ambito del monitoraggio delle acque. I valori limite sono fissati soltanto per le sostanze che, presumibilmente anche in futuro, possono compromettere la qualità delle acque. Al termine di queste tre fasi, nel 2022 sono stati individuati 11 principi attivi di pesticidi per i quali è fondamentalmente necessario inserire nuovi valori limite nell’allegato 2 OPAc, al fine di garantire una protezione sufficiente delle acque. Il 1° luglio 2025, uno di questi principi attivi (flufenacet) è stato rimosso dall’allegato 1 dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161) e, pertanto, non può più essere impiegato a partire dal 1° gennaio 2027. Il principio attivo è stato rimosso dall’allegato in seguito all’attuazione autonoma della decisione dell’UE di non rinnovarne l’omologazione. Dal momento che il flufenacet era omologato esclusivamente per l’impiego come prodotto fitosanitario, al decorrere del termine di applicazione questo principio attivo non influirà più sulla qualità delle acque e non sarà più necessario un valore limite. Pertanto, restano soltanto dieci principi attivi che soddisfano i seguenti criteri:
• negli ultimi anni sono stati rilevati in diverse acque superficiali svizzere in concentrazioni superiori ai valori limite ecotossicologici elaborati e
• il loro utilizzo non è stato né vietato né sottoposto a forti restrizioni negli ultimi due anni.
Fase 4: degli iniziali 11 principi attivi di pesticidi selezionati nella fase 3, nel 2023 nove erano omologati per l’impiego come prodotti fitosanitari. Alla fine del 2023 gli esperti di agricoltura dell’Unione svizzera dei contadini (USC) e dei Servizi fitosanitari cantonali (SFC) hanno valutato gli effetti che questi nuovi valori limite ecotossicologici potrebbero avere sull’agricoltura qualora alcuni di questi nove principi attivi si diffondessero nelle acque e superassero ripetutamente e ampiamente i valori limite. Secondo l’articolo 9 capoversi 3–5 LPAc, in caso si accerti un superamento ampio e ripetuto dei valori limite, il servizio di omologazione verifica l’omologazione dei prodotti fitosanitari in questione. Qualora non sia più possibile rispettare i valori limite con ulteriori prescrizioni sull’impiego, tale verifica può sfociare nella revoca dell’omologazione di singoli prodotti fitosanitari o principi attivi. Tuttavia, il Consiglio federale può, una volta effettuata la verifica dell’omologazione, prescindere per un periodo limitato dalla revoca secondo l’articolo 9 capoverso 6 LPAc, se questa pregiudicasse fortemente l’approvvigionamento indigeno in importanti colture agricole.
Gli esperti di agricoltura hanno verificato l’esistenza di alternative non chimiche o chimiche (altri principi attivi) ai nove principi attivi di prodotti fitosanitari, al fine di proteggere le colture agricole. Le alternative non chimiche sono costituite da misure fitosanitarie (p. es. trattamento meccanico delle erbacce mediante erpice o aratro, utilizzo di organismi ausiliari contro gli organismi nocivi) che non prevedono l’impiego di prodotti fitosanitari chimici. Hanno inoltre valutato quali principi attivi continueranno presumibilmente anche in futuro a provocare un superamento ampio e ripetuto dei valori limite. In tale contesto hanno altresì tenuto conto della possibilità di ridurre il numero di superamenti dei valori limite mediante prescrizioni sull’impiego aggiuntive. Sulla base di tale valutazione, gli esperti di agricoltura hanno proposto di fissare nuovi valori limite per cinque dei nove principi attivi di pesticidi identificati nella fase 3. Hanno invece respinto l’introduzione di nuovi valori limite ecotossicologici per i quattro principi attivi (deltametrina, flufenacet, foramsulfuron e lambda-cialotrina), adducendo il fatto che i divieti di impiego di prodotti fitosanitari contenenti questi principi attivi imposti in seguito a una verifica dell’omologazione dal pertinente servizio inciderebbero eccessivamente sulla produzione agricola.
Per questo motivo, non verranno stabiliti valori limite per i quattro principi attivi nell’OPAc. Come già spiegato, il 1° luglio 2025 uno di questi quattro principi attivi (flufenacet) è stato rimosso dall’allegato 1
3 https://www.oekotoxzentrum.ch/expertenservice/qualitaetskriterien/qualitaetskriterienvorschlaege-oekotoxzentrum
4 Commissione europea (2018) Technical Guidance Document for deriving Environmental Quality Standards. Guidance Document No. 27 - Updated Version 2018. 4/11 BAFU-D-85DA3401/1041