Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

La verifica è effettuata da un’impresa di revisione abilitata dall’ASR in quanto impresa di revisione sotto sorveglianza statale (art. 6a cpv. 1 lett. a AP-LSR) e adeguatamente organizzata per eseguire la verifica (art. 6a cpv. 1 lett. b AP-LSR).

Capoverso 2

Il capoverso 2 definisce il grado di approfondimento della verifica della relazione sullo sviluppo sostenibile eseguita da un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale. Tale impresa verifica quindi l’assenza di fatti che inducono a concludere che le informazioni contenute nella relazione sullo sviluppo sostenibile sono incomplete o errate. Analogamente al diritto dell’UE, si tratta di una verifica con livello di sicurezza limitato (negative/limited assurance), e non di una verifica con livello di sicurezza ragionevole (positive/reasonable assurance) per valutare se la relazione è completa e veritiera.

Capoverso 3

Secondo il capoverso 3, i requisiti di cui alle lettere a-g posti all’ufficio di revisione si applicano per analogia anche all’impresa di revisione incaricata della verifica della relazione sullo sviluppo sostenibile. È pertanto necessario un contratto di mandato (art. 394 segg. CO) tra la società e l’impresa di revisione.

Lettera a: indipendenza

L’indipendenza delle imprese di revisione incaricate della verifica delle relazioni sullo sviluppo sostenibile è retta dagli articoli 728 CO e 11 LSR. L’impresa di revisione deve pertanto essere indipendente e abilitata alla verifica; deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. Si applica in particolare anche il divieto di verificare propri lavori (art. 728 cpv. 2 n. 4 CO)198. L’articolo 11 LSR pone ulteriori condizioni all’indipendenza delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale (in particolare divieto quantitativo della dipendenza economica, disciplinamento relativo al personale dell’impresa di revisione proveniente dall’impresa oggetto della verifica). In questo contesto tali condizioni si applicano a tutte le imprese obbligate a presentare una relazione e non solo alle società di interesse pubblico (art. 2 lett. c LSR).

La disposizione si applica sia all’impresa di revisione scelta dall’assemblea generale sia all’impresa di revisione incaricata ad hoc dal consiglio d’amministrazione della verifica delle informazioni contenute nella relazione sullo sviluppo sostenibile.

Lettera b: relazione di revisione

Per quanto riguarda la presentazione delle imprese di revisione delle relazioni sullo sviluppo sostenibile, la disposizione rinvia alla relazione di revisione di cui all’articolo 728b CO. È pertanto necessario presentare una relazione completa al consiglio

198 Cfr. Rapporto esplicativo Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile; ODiT, pag. 44 seg.