Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
gerenti. È inoltre necessaria l’approvazione vincolante dell’organo cui compete l’approvazione del conto annuale e di gruppo; nel caso della SA dell’assemblea generale. La decisione dell’assemblea generale è vincolante (non si tratta di un voto consultativo).
Capoverso 4
L’organo superiore di direzione o di amministrazione (nella SA il consiglio d’amministrazione, nella Sagl la direzione) provvede affinché la relazione sullo sviluppo sostenibile e la relazione di verifica (art. 13) siano pubblicate per via elettronica subito dopo l’approvazione del conto annuale (lett. a). Per «subito» s’intendono circa due o tre settimane al massimo.
In caso di mancata approvazione da parte dell’assemblea generale, la relazione deve comunque essere pubblicata con la menzione «non approvata» o simili (lett. b).
La relazione deve essere presentata per via elettronica (lett. a) all’autorità di sorveglianza al più tardi all’atto della pubblicazione (lett. c).
Le relazioni sullo sviluppo sostenibile devono essere accessibili al pubblico per dieci anni almeno (lett. d).
Capoverso 5
La disposizione si basa su quella dell’articolo 964c capoverso 3 CO, che per quanto riguarda la «tenuta e la conservazione» della relazione rimanda all’articolo 958f CO. Al capoverso 5 però non è ripreso il termine «tenuta» perché le relazioni non possono essere tenute.
Come la relazione sulla gestione e la relazione di revisione, anche la relazione sullo sviluppo sostenibile e la relazione di verifica devono essere conservate su supporto cartaceo e munite di firma (art. 958f cpv. 2 CO).
Il capoverso 5 è necessario perché l’articolo 958e CO prevede, (i) nel caso di imprese quotate in borsa, la pubblicazione del conto annuale nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o la trasmissione di un esemplare a chiunque ne faccia domanda e, (ii) nel caso di altre imprese, la consultazione da parte dei creditori che dimostrino un interesse degno di protezione.
Capitolo 3: Responsabilità
Il capitolo 3 disciplina la responsabilità di diritto civile delle imprese che sottostanno alle disposizioni relative agli obblighi di diligenza. Le prescrizioni sulla responsabilità concretizzano il principio secondo cui le suddette imprese non sottostanno unicamente a obblighi organizzativi ma possono pure essere chiamati ad assumere la responsabilità in caso di danni. Le norme si ispirano al vigente diritto svizzero in materia di responsabilità, in particolare al Codice delle obbligazioni (CO) e colmano lacune giuridiche nelle fattispecie transfrontaliere.