Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
Capoverso 4
Il capoverso 4 stabilisce, in linea con il diritto europeo, quali informazioni le imprese soggette all’obbligo di presentare una relazione possono chiedere ai partner commerciali nella catena del valore con meno di 1000 posti di lavoro a tempo pieno in media annua senza gravarli eccessivamente. Tali imprese possono quindi chiedere ai partner commerciali soltanto informazioni abitualmente scambiate tra imprese di tale ramo economico e basate su una norma internazionale designata dal Consiglio federale e applicabile a titolo facoltativo alle imprese che non sono tenute a presentare una relazione194.
Le informazioni «abitualmente» scambiate tra imprese di «tale ramo economico» sono dati usuali nel settore, che devono essere rilevati secondo il principio della proporzionalità. Le imprese acquisiscono quindi i dati necessari e adeguati al fine di adempiere agli obblighi di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile. La divulgazione di tali dati deve essere ragionevole, ossia non eccessivamente complessa e costosa. Tali dati riguardano, ad esempio, l’origine o la composizione di materiali o materie prime, gli attestati di sicurezza, le certificazioni (p. es. nel settore ambientale, del commercio equo e del benessere degli animali), il consumo di energia e le emissioni, il trasporto o l’immagazzinamento, la prevenzione della corruzione o le condizioni di lavoro. Non può essere chiesto di presentare una propria relazione sullo sviluppo sostenibile secondo le disposizioni della presente legge, di pubblicare dati confidenziali o di divulgare segreti d’affari (costi di produzione, processi di produzione, strategie interne ecc.).
Il Consiglio federale provvederà a definire in un’ordinanza le norme applicabili a titolo facoltativo alle imprese interpellate, ad esempio il VSME dell’EFRAG.
Articolo 13: Verifica
Capoverso 1
Secondo il diritto dell’UE195 un revisore contabile indipendente o un’impresa di revisione contabile indipendente deve verificare la relazione sullo sviluppo sostenibile o attestarne la conformità196.
Le imprese soggette all’obbligo di presentare una relazione fanno verificare le informazioni contenute nella relazione sullo sviluppo sostenibile da un’impresa di revisione che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 6a LSR197.
194 Art. 29c della direttiva 2013/34/UE del 26 giu. 2013, secondo la modifica della CSRD e della direttiva Omnibus.
195 Art. 34 par. 1 e art. 34 cpv. 2 della direttiva 2013/34/UE del 26 giu. 2013, secondo la modifica della CSRD.
196 Direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dic. 2022, consid. 60 segg.
197 RS 221.302