Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

Articolo 15: Principio

L’articolo 15 contiene due principi centrali, chiarendo da un lato il rapporto tra le disposizioni sulla responsabilità della presente legge e quelle del CO (cpv. 1), dall’altro prevedendo un’esclusione generale dalla responsabilità per il comportamento dei partner commerciali (cpv. 2).

Capoverso 1

Conformemente al capoverso 1, nel quadro della responsabilità di cui al capitolo 3 della presente legge sono applicabili le pertinenti disposizioni del CO, sempreché la presente legge non preveda disposizioni speciali (lex specialis). Se le pertinenti condizioni sono soddisfatte, alla responsabilità continuano pertanto a essere applicabili tutte le (possibili) disposizioni del CO, ad esempio quelle concernenti la responsabilità degli organi (art 722 CO). Con questo disciplinamento fondato sui rimandi si intende coprire in particolare quei casi l’impresa o la società madre controllante è responsabile per il proprio comportamento o per quello di una delle sue imprese controllate in Svizzera.

Capoverso 2

Conformemente all’articolo 6 capoverso 1, gli obblighi di diligenza si riferiscono all’attività commerciale delle imprese, a quella delle imprese che controllano e a quella dei loro partner commerciali nella catena di attività (art. 3 lett. b).

Il capoverso 2 della presente disposizione prevede tuttavia un’esclusione generale dalla responsabilità di cui all’articolo 3: le imprese soggette agli obblighi di diligenza non possono essere considerate responsabili per il fatto dannoso commesso da partner commerciali, ossia partner commerciali diretti o indiretti (secondo l’art. e lett. b n. 1 e 2).

Articolo 16: Responsabilità per violazione degli obblighi di diligenza

Secondo questa disposizione, le imprese soggette agli obblighi di diligenza secondo gli articoli 4-7 che li violano, intenzionalmente o per negligenza, sono responsabili per il danno cagionato all’estero. Può pure trattarsi di una violazione degli obblighi di diligenza secondo standard internazionali riconosciuti ed equivalenti conformemente all’articolo 5 capoverso 1.

La disposizione crea una responsabilità speciale per colpa per le violazioni degli obblighi di diligenza secondo gli articoli 4-7 secondo il modello della responsabilità generale per colpa di cui all’articolo 41 CO. Si tratta di una lex specialis, in particolare rispetto agli articoli 41 e 55 CO per danni cagionati all’estero e non sussiste alcun concorso di diritti con queste disposizioni. Ciò viene specificato espressamente nella legge («esclusivamente da questa disposizione»). La disposizione non tange però le disposizioni complementari sulla responsabilità per violazioni dei diritti di diligenza secondo l’articolo 16, segnatamente sulla responsabilità solidale (art. 17), sulla prescrizione (art. 18) e sull’accesso ai mezzi probatori (art. 18), che sono applicabili.