Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

[Variante sulla responsabilità (articoli 15-17)

Questa variante si limita a rimandare alle vigenti disposizioni sulla responsabilità del CO (salvo disposizione contraria della legge) e a escludere la responsabilità per gli atti commessi dai partner commerciali. Contrariamente alla proposta principale, questa variante tralascia la regolamentazione speciale sulla «responsabilità per violazione degli obblighi di diligenza» se il danno è cagionato all’estero.

Articolo 15: Principio

Secondo questa disposizione, il terzo capitolo della presente legge, ossia la responsabilità, è retta dalle pertinenti disposizioni del CO, salvo disposizione contraria della presente legge. Alla responsabilità continuano a essere pertanto applicabili tutte le (possibili) disposizioni del CO se le relative condizioni sono soddisfatte e l’applicazione nella relazione di gruppo può essere affermata, ad esempio l’articolo 41 CO sulla responsabilità per colpa, l’articolo 55 CO sulla responsabilità del padrone di azienda o l’articolo 722 CO sulla responsabilità per il fatto degli organi.

Articolo 16: Esclusione per partner commerciali

Secondo l’articolo 6 capoverso 1, gli organi di diligenza si riferiscono all’attività commerciale delle imprese, a quella delle imprese che controllano e a quella dei loro partner commerciali nella catena di attività (art. 3 lett. b).

L’articolo 16 prevede però un’esclusione generale per la regolamentazione della responsabilità al capitolo 3: le imprese soggette all’obbligo di diligenza non sono responsabili per gli atti commessi dai partner commerciali, ossia partner commerciali diretti o indiretti (secondo l’art. 3 lett. b n. 1 e 2).

Articolo 17: Responsabilità solidale

Se secondo il CO più imprese sono responsabili per un danno cagionato da una violazione degli obblighi di cui alla presente legge, esse sono responsabili in solido. Gli articoli 143 e seguenti CO possono essere applicati per analogia. La disposizione è necessaria perché secondo l’articolo 143 capoverso 2 CO senza una dichiarazione di volontà in merito la solidarietà sorge soltanto nei casi determinati dalla legge.

Articolo 18: Prescrizione

La disposizione prevede un termine di prescrizione assoluto di 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato, e un termine di prescrizione relativo di cinque anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile.

Articolo 19: Pubblicazione dei mezzi di prova