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Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 5 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 2 (art. 8)

Esigenze relative alla qualità delle acque

N. 21 cpv. 3–3ter

3Nelle acque sotterranee con temperature allo stato naturale inferiori a 20 °C, sono ammesse variazioni della temperatura rispetto allo stato naturale nella misura di se- guito indicata:

a. massimo 3 °C in caso di apporto o prelievo di calore o di freddo;

b. in deroga alla lettera a, in caso di prelievo di calore o di apporto di freddo:

1. massimo 4 °C se la temperatura delle acque sotterranee allo stato naturale è superiore a 9 °C e inferiore a 11 °C;

2. massimo 5 °C se la temperatura delle acque sotterranee allo stato naturale è pari o superiore a 11 °C.

3bisSono fatte salve le variazioni della temperatura più marcate entro una distanza di 100 metri dal punto di apporto o prelievo di calore o di freddo, sempre che in corri- spondenza del punto dove viene prelevato calore o apportato freddo la temperatura delle acque sotterranee non scenda al di sotto di 2 °C.

3terL’autorità può concedere deroghe sulla distanza massima di 100 metri di cui al capoverso 3bis, entro la quale la temperatura può essere modificata in misura maggiore rispetto alle disposizioni di cui al capoverso 3, qualora i richiedenti dimostrino che:

a. il loro impianto per lo sfruttamento termico delle acque sotterranee necessita di una distanza maggiore; e

b. nelle falde freatiche che possono fungere da biotopi per la fauna delle acque sotterranee, soltanto una parte esigua dell’acqua è raffreddata a meno di 5 °C o riscaldata a più di 16 °C.