Progetto posto in consultazione - OTaRSi
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 4 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
b. l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati;
c. provvedimenti di protezione adeguati in impianti di tiro storico e di tiro in campagna;
d. l’indagine e il risanamento di parchi giochi e aree verdi pubblici;
e. il risanamento di parchi giochi e giardini privati; e
f. l’onere lavorativo delle autorità cantonali competenti.
Art. 10 cpv. 2, frase introduttiva
2Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32ebiscpv. 2 lett. a e 32ebiscpv. 4 lett. a LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti d’indagine e di sorveglianza:
Art. 11 cpv. 2, frase introduttiva
2Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32ebiscpv. 4 lett. a LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti di risanamento: …
Art. 11a Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti
d’indagine e di risanamento per parchi giochi e aree verdi pubblici
Per provvedimenti d’indagine e di risanamento per parchi giochi e aree verdi pubblici per cui non sussiste alcun diritto alle indennità secondo l’articolo 32ebiscapoversi 1– 7 LPAmb (art. 32ebiscpv. 8 LPAmb), la Confederazione concede indennità soltanto se tali provvedimenti sono stati avviati dopo il 31 marzo 2025.
Art. 11b Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti
di risanamento per parchi giochi e giardini privati
Per provvedimenti di risanamento per parchi giochi e giardini privati per cui non sussiste alcun diritto alle indennità secondo l’articolo 32ebiscapoversi 1–7 LPAmb (art. 32ebiscpv. 9 LPAmb), la Confederazione concede indennità soltanto se:
a. tali provvedimenti sono stati avviati dopo il 31 marzo 2025, e
b. l’autorità cantonale conferma che, secondo l’articolo 19 dell’ordinanza del 26 agosto 19983 (OSiti) sul risanamento dei siti inquinati, gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti e i valori di concentrazione di cui all’allegato 3 numero 2 OSiti non sono più superati.
Art. 11c Condizioni particolari per la concessione di indennità forfettarie
La Confederazione concede indennità forfettarie (art. 32ebiscpv. 12 LPAmb) alle autorità cantonali competenti soltanto se: