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Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 4 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

a. i provvedimenti d’indagine, di sorveglianza o di risanamento sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997, e

b. le autorità cantonali competenti hanno effettuato la valutazione della necessità di sorveglianza e risanamento o dei provvedimenti di risanamento dopo il 1° ottobre 1998.

Art. 12 cpv. 1 e cpv. 2, frase introduttiva

1Per costi d’indagine computabili nel caso di siti che non devono essere risanati in conformità con l’articolo 32ebisLPAmb si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:

a. accertamento di non inquinamento di siti iscritti o suscettibili d’iscrizione nel catasto;

b. indagine preliminare di siti che devono essere sottoposti a indagine secondo l’articolo 7 OSiti.

2Per costi di sorveglianza computabili nel caso di siti che non devono essere risanati in conformità con l’articolo 32ebisLPAmb si intendono i costi per i provvedimenti di cui all’articolo 13 capoverso 1 OSiti: …

Art. 13 lett. e

Per costi computabili nel caso di siti che devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:

e. prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti (art. 19 OSiti).

Art. 14 cpv. 2

2La consultazione dell’UFAM di cui al capoverso 1 non è necessaria per:

a. siti inquinati negli impianti di tiro;

b. altri siti inquinati, se risulta soddisfatta una delle condizioni di cui all’articolo 16 capoverso 3.

Art. 15 lett. a

Il Cantone inoltra all’UFAM una richiesta d’indennità. Essa deve contenere:

a. la prova che i provvedimenti soddisfano le condizioni di cui agli articoli 9– 11c;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2026.

… In nome del Consiglio federale svizzero: