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Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 4 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 12 cpv. 1 e 2

1Un suolo, che è un sito o un parco giochi inquinato o costituisce parte di esso, deve essere risanato se una delle sostanze in esso contenute supera un valore di concentra- zione di cui all’allegato 3. Ciò vale anche per i suoli per i quali è stata decisa una limitazione dell’utilizzazione.

2I suoli che, secondo il capoverso 1, non devono essere risanati nonostante siano siti o parchi giochi inquinati o costituiscano parte di essi, e gli effetti di tali siti inquinati sui suoli sono valutati conformemente all’O suolo.3

Art. 13 cpv. 2, frase introduttiva

2Se un sito o un parco giochi inquinato deve essere risanato (sito contaminato), l’au- torità esige che: …

Art. 14 cpv. 1 lett. a

1Per valutare gli obiettivi e l’urgenza del risanamento, occorre fornire le seguenti in- formazioni dettagliate e valutarle in base a una stima della minaccia:

a. il tipo, l’ubicazione, la quantità e la concentrazione delle sostanze pericolose per l’ambiente presenti sul sito o sul parco giochi inquinato;

Art. 18 cpv. 1 lett. c

1L’autorità valuta il progetto di risanamento. Considera segnatamente:

c. la minaccia che il sito rappresenta per l’ambiente prima e dopo il risanamento;

Art. 20 cpv. 1

1I provvedimenti d’indagine, di sorveglianza e di risanamento devono essere attuati dal titolare del sito o del parco giochi inquinato.

Art. 24 lett. c

È possibile derogare alle procedure regolate dalla presente ordinanza se:

c. un sito o un parco giochi inquinato viene modificato attraverso la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2026.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

3 RS 814.12