Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/125: Modifica dell’ordinanza sulle poste: inclusione del recapito mattutino nel sostegno indiretto alla stampa (attuazione dell’Iv. Pa. 22.423, seconda parte) · 11 pagine

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Art. 52e Comunicazione

Le organizzazioni per il recapito mattutino sono obbligate a fornire le informazioni necessarie per il corretto calcolo e versamento (cpv. 1 e 2). Devono comunicare ogni mese alla Posta il numero di copie con diritto alla riduzione consegnate nel mese in questione. La Posta stabilisce come devono esserle trasmesse le cifre.

Art. 52f Trasferimento delle riduzioni

Le organizzazioni per il recapito mattutino detraggono l’importo delle riduzioni ricevuto dalla Posta sulla fattura dei relativi quotidiani e settimanali aventi diritto. Con integralmente si intende che il rispettivo importo viene trasferito agli aventi diritto ma anche che le organizzazioni per il recapito mattutino non possono ottenere ulteriori vantaggi finanziari che non siano spiegabili tramite le attività relative alla riduzione per il recapito mattutino e tramite fattori esterni, in particolare sotto forma di aumenti di prezzo che non possono essere giustificati o spiegati dall’andamento del mercato (cfr. art. 52d).

Sezione 4: Concessione della riduzione per la distribuzione

Art. 52g Domanda

Le riduzioni per il recapito mattutino dei giornali e periodici in abbonamento vengono concesse su richiesta. Le richieste devono essere presentate per iscritto all’UFCOM (cpv. 1). Se tutti i criteri di sostegno ai sensi dell’articolo 52a sono soddisfatti e l’UFCOM approva la richiesta, il diritto alla riduzione per il recapito mattutino decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta (cpv. 2).

Art. 52h Comunicazione giornaliera del numero di copie da distribuire

Gli editori comunicano ogni giorno (dal lunedì al sabato) alle organizzazioni per il recapito mattutino che distribuiscono i loro giornali e periodici il numero di copie che sono state inviate e che devono essere distribuite.

Art. 52i Controllo

Qualsiasi modifica riguardante le condizioni che danno diritto alla riduzione per il recapito mattutino va comunicata all’UFCOM per iscritto entro 30 giorni. Se i requisiti non sono più soddisfatti, tale diritto si estingue l’ultimo giorno del mese in cui viene meno il loro rispetto. Il momento della comunicazione di una tale modifica all’UFCOM non è determinante (cpv. 1).

Le case editrici aventi diritto alla riduzione devono presentare periodicamente all’UFCOM un’autodichiarazione. Con l’autodichiarazione comunicano all’UFCOM se le indicazioni contenute nella domanda relativa alla riduzione per il recapito mattutino sono ancora attuali. Il termine per la presentazione dell’autodichiarazione è fissato dall’UFCOM. Se l’autodichiarazione non viene presentata o è incompleta, la riduzione può essere sospesa (cpv. 2).

L’UFCOM può controllare in qualsiasi momento, tramite prove a campione, se i requisiti per avere diritto a una riduzione sono ancora soddisfatti. Gli aventi diritto sono tenuti a fornire informazioni (cpv. 3).