Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/125: Modifica dell’ordinanza sulle poste: inclusione del recapito mattutino nel sostegno indiretto alla stampa (attuazione dell’Iv. Pa. 22.423, seconda parte) · 11 pagine

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comunicati dalle organizzazioni per il recapito mattutino e dagli aventi diritto e creare così le condizioni necessarie per un calcolo e versamento corretti. La Posta è obbligata per contratto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire una gestione corretta e senza problemi delle riduzioni per il recapito mattutino (cpv. 2).

Prima dell’inizio del primo anno di sostegno alla stampa relativo al recapito mattutino, gli editori devono comunicare alla Posta il numero di abbonamenti, le grandi tirature e la frequenza di distribuzione prevista per l’anno successivo. In base a ciò la Posta può stimare quante copie in abbonamento e quante grandi tirature dovrebbero essere distribuite per ogni testata e per ogni mese. Se il sostegno include anche grandi tirature da inviare a tutte le economie domestiche, occorre comunicare alla Posta la zona di distribuzione, la quantità per ogni luogo di distribuzione e la frequenza di pubblicazione. La Posta specifica in dettaglio quali informazioni devono essere trasmesse. Se vi è il sospetto di informazioni errate riguardo alle grandi tirature, può essere avviata un’indagine esterna. Le organizzazioni per il recapito mattutino comunicano quindi una volta al mese alla Posta il numero di copie distribuite per ogni titolo (art. 52e cpv. 1). La Posta può effettuare un controllo a campione per verificare che il numero di copie comunicato dalle organizzazioni per il recapito mattutino corrisponda al numero di copie effettivamente distribuite dagli editori (cpv. 3).

La Posta versa una volta al mese l’importo della sovvenzione accordata per il recapito mattutino alle relative organizzazioni di distribuzione accreditate (cpv. 4).

Sezione 6: Protezione dei dati

Art. 52m

Nella gestione delle riduzioni per il recapito mattutino, la Posta deve garantire che le parti coinvolte possano inviare in modo sicuro le informazioni trasmesse tramite la Posta. In tale ambito, deve rispettare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati (cpv. 1). Tramite misure adeguate deve garantire il trattamento conforme alla legge dei dati comunicati dalle organizzazioni per il recapito mattutino (cpv. 2).

I dati comunicati dalle organizzazioni per il recapito mattutino e dagli aventi diritto possono essere utilizzati solo per lo scopo legato all’attività in quanto «organo amministrativo» e non possono essere resi noti a terzi o alle proprie filiali (cpv. 3).

Art. 83c Disposizioni transitorie relative alla modifica del …

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2027. Per garantire che gli aventi diritto possano beneficiare dell’ampliamento fin dal primo giorno della sua entrata in vigore, per il periodo tra l’entrata in vigore e la presentazione delle domande, l’UFCOM emana una regolamentazione transitoria.

La presentazione e il trattamento delle domande richiedono tempo sia per i richiedenti che per l’UFCOM, responsabile della valutazione. La riduzione per copia può essere calcolata solo se le quantità sono state comunicate. La riduzione calcolata per copia deve poi essere approvata dal Consiglio federale. Per garantire che conseguenti ritardi non vadano a svantaggio dei richiedenti, durante una fase transitoria il diritto al sostegno, una volta approvato, deve essere fissato retroattivamente alla data di entrata in vigore delle modifiche. I richiedenti che presentano la loro domanda di