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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine

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Ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (Ordinanza sui trapianti)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoverso 2, 8 capoverso 5 seconda frase, 8c capoverso 5, 9 capoverso 2, 10 capoverso 6, 10a capoversi 2bise 5, 14 capoverso 4, 15, 15a

capoversi 4–6, 15e capoverso 2, 23f capoverso 2, 23g capoverso 3, 23i capoverso 4, 23o capoverso 5, 24 capoversi 2 e 3, 24a, 25a, 26, 27 capoverso 4, 29 capoversi 2 e 3, 30 capoverso 3, 31 capoversi 2 e 3, 36 capoversi 3 e 4, 36a capoversi 3 e 4, 38 capoverso 4, 38a capoverso 3, 38b capoverso 4, 42, 49a capoversi 2 e 3, 49c, 50 capoverso 2, 54 capoversi 1, 2, 4 e 7, 59 capoverso 6, 59a capoversi 2 e 3, 60

capoverso 1, 67 capoverso 2 della legge dell’8 ottobre 20041 sui trapianti2,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1La presente ordinanza disciplina l’impiego di organi, tessuti e cellule umani destinati al trapianto sull’essere umano, segnatamente:

a. il prelievo da persone decedute;

b. la donazione da parte di persone viventi;

c. le autorizzazioni e notifiche richieste;

d. i compiti e gli obblighi in materia di vigilanza;

e. la gestione dei seguenti sistemi e registri nonché il trattamento dei dati negli stessi:

1. il registro delle donazioni di organi e di tessuti,

2. lo «Swiss Kidney Paired Donation System» (SwissKiPaDoS),

3. il registro delle cellule staminali del sangue,

RS ..........

1 RS 810.21

2Nella versione della modifica del 29 settembre 2023.

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