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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine

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4Se vi sono più persone autorizzate a decidere, il prelievo è ammesso se nessuna di esse si oppone entro il termine di cui all’articolo 9 capoverso 2 o 3.

Art. 7 Persona con diritto di rappresentanza quale persona di fiducia

Se la persona deceduta ha designato nelle direttive del paziente o nel mandato precau-

4 zionale una persona con diritto di rappresentanza (art. 378 cpv. 1 n. 1 Codice civile ) senza designare anche una persona di fiducia ai sensi della legislazione in materia di trapianti, la persona con diritto di rappresentanza è considerata persona di fiducia.

Art. 8 Obbligo di informare

L’ospedale deve informare le persone autorizzate a decidere su quanto segue:

a. il diritto, nel rispetto della volontà presunta della persona deceduta, di opporsi al prelievo;

b. le conseguenze nel caso in cui non ci si opponga;

c. l’inizio e la durata del termine per l’esercizio del diritto di opposizione;

d. lo svolgimento della donazione e i provvedimenti medici preparatori neces- sari.

Art. 9 Termine per l’esercizio del diritto di opposizione

1Il termine per l’esercizio del diritto di opposizione decorre da quando tutte le persone autorizzate a decidere raggiungibili entro un termine appropriato sono state informate.

2Si estingue con la decisione, ma al più tardi dopo 24 ore.

3Qualora si prelevino da una persona deceduta soltanto tessuti o cellule, ma non or- gani, il termine si estingue dopo 12 ore.

4L’inizio del termine e la decisione devono essere iscritti nella documentazione del paziente.

Sezione 2: Condizioni e procedimento in caso di obbligo del consenso

Art. 10 Campo di applicazione

1Questa sezione si applica al prelievo di organi, tessuti e cellule:

a. utilizzati per la fabbricazione di espianti standardizzati; o

b. il cui trapianto è innovativo o raro.

2Gli organi, tessuti e cellule di cui al capoverso 1 lettera b sono elencati nell’alle- gato 1.

4 RS 210