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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 11 Accertamento del consenso e informazione delle persone autorizzate

a decidere

1L’accertamento del consenso è retto dall’articolo 8c capoversi 1–3 della legge sui trapianti e dagli articoli 4, 5, 6 capoversi 1‒3 e 7.

2Le persone autorizzate a decidere devono essere informate del loro diritto, nel ri- spetto della volontà presunta della persona deceduta, di acconsentire al prelievo.

3Devono inoltre essere informate sullo svolgimento della donazione e sui necessari provvedimenti medici preparatori.

4Se gli organi, i tessuti e le cellule sono utilizzati per la fabbricazione di espianti standardizzati, le persone autorizzate a decidere devono essere informate del fatto che terzi possano trarre profitto dai prodotti o acquisire diritti sugli stessi.

Art. 12 Procedimento in caso di più persone autorizzate a decidere

Se vi sono più persone autorizzate a decidere, il prelievo è ammesso se:

a. tutte le persone raggiungibili entro un termine appropriato vi acconsentono; e

b. non si è a conoscenza di un’opposizione da parte delle persone non raggiun- gibili.

Sezione 3: Accertamento della morte, provvedimenti medici preparatori e idoneità alla donazione

Art. 13 Accertamento della morte

1La cessazione irreversibile delle funzioni del cervello compreso il tronco encefalico a seguito di una gravissima lesione cerebrale o di un arresto cardiocircolatorio persi- stente è accertata secondo le direttive dell’allegato 1a.

2Qualora si prelevino soltanto tessuti o cellule, ma non organi, da una persona dece- duta, è sufficiente un certificato di morte ai sensi del diritto cantonale. La persona responsabile del prelievo verifica preventivamente se è disponibile un certificato di morte valido e lo allega alla documentazione del prelievo.

Art. 14 Durata dei provvedimenti medici preparatori

1I provvedimenti medici preparatori possono essere eseguiti come segue:

a. prima della morte del paziente per una durata massima di 48 ore;

b. dopo la morte del paziente per una durata massima di 72 ore.

2Se, nonostante la grave lesione cerebrale, la morte non sopraggiunge entro il termine di cui al capoverso 1 lettera a e se si considera una donazione dopo un arresto cardio- circolatorio persistente dopo la morte, è possibile eseguire provvedimenti medici pre- paratori durante al massimo ulteriori 48 ore.