Progetto

Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 16 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

«$$e-seal» «$$QrCode»

Ordinanza concernente l’attribuzione di organi, tessuti e cellule umane (Ordinanza sull’attribuzione di organi, OAttO)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 16 capoverso 2, 18 capoverso 3, 19 capoverso 4, 21 capoversi 1 e 4, 22 capoverso 1 e 50 capoverso 2 della legge dell’8 ottobre 20041 sui trapianti,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1La presente ordinanza disciplina:

a l’attribuzione dei seguenti organi:

1. cuore,

2. polmoni,

3. fegato,

4. reni,

5. pancreas,

6. intestino tenue;

b. l’attribuzione di isole di Langerhans;

c. la gestione dello Swiss Organ Allocation System (SOAS) e il trattamento dei dati in questo sistema.

2Le isole di Langerhans sono parificate agli organi secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera b della legge sui trapianti.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica all’attribuzione di organi che non sono destinati a una determinata persona.

RS ..........

1 RS 810.21

2022-... «%ASFF_YYYY_ID»