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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 16 pagine
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Ordinanza concernente l’attribuzione di organi, tessuti e cellule umane (Ordinanza sull’attribuzione di organi, OAttO)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 16 capoverso 2, 18 capoverso 3, 19 capoverso 4, 21 capoversi 1 e 4, 22 capoverso 1 e 50 capoverso 2 della legge dell’8 ottobre 20041 sui trapianti,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1La presente ordinanza disciplina:
a l’attribuzione dei seguenti organi:
1. cuore,
2. polmoni,
3. fegato,
4. reni,
5. pancreas,
6. intestino tenue;
b. l’attribuzione di isole di Langerhans;
c. la gestione dello Swiss Organ Allocation System (SOAS) e il trattamento dei dati in questo sistema.
2Le isole di Langerhans sono parificate agli organi secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera b della legge sui trapianti.
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica all’attribuzione di organi che non sono destinati a una determinata persona.
RS ..........
1 RS 810.21
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