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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 6 pagine
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Ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule animali (Ordinanza sugli xenotrapianti)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 16 marzo 20071 concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule animali è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 43 capoverso 4, 48, 49a capoversi 2 e 3, 50 capoverso 2, 59 capoverso 6, 60 capoverso 1 e 67 capoverso 2 della legge dell’8 ottobre 20042 sui trapianti,
Sostituzione di espressioni
1Negli articoli 9 lettere a e c nonché 12 «UFSP» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Swissmedic».
2Negli articoli 19 capoversi 3 e 4, 22 capoverso 2, 24 capoverso 2 lettera b, 25 capoverso 1 lettera a, 26 capoverso 4, 29 capoverso 1 nonché 30 capoversi 1 e 2 «UFSP» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «autorità competente».
Art. 1 lett. a e d
La presente ordinanza disciplina:
a. gli xenotrapianti nel quadro e al di fuori di una sperimentazione clinica nonché i relativi obblighi di diligenza;
d. gli emolumenti.
1 RS 810.213
2 RS 810.21
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