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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 6 pagine

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Medicina e dignità umana «%ASFF_YYYY_ID»

b. i documenti e i formulari concernenti l’informazione e il consenso del ricevente, rispettivamente del rappresentante legale;

c. la prova che le registrazioni e i campioni biologici possono essere conservati secondo l’articolo 24.

3Per lo xenotrapianto nell’ambito di una sperimentazione clinica sono presentati inoltre:

a. una dettagliata documentazione scientifica di base;

b. una documentazione secondo l’allegato 2;

c. la prova che le registrazioni e i campioni biologici possono essere conservati secondo l’articolo 24.

Art. 29 cpv. 2 e 3

2Abrogato

3L’autorità competente presenta la sua decisione all’UFAM, alla CFSB e alla CENU. Nel caso di sperimentazioni cliniche, Swissmedic presenta la sua decisione anche alla commissione d’etica competente.

Art. 31 Valutazione di domande, validità, sospensione, revoca e

pubblicazione di autorizzazioni

Per la valutazione scientifica di domande d’autorizzazione nonché l’estensione di ordine materiale e temporale, la sospensione, la revoca e la pubblicazione di autorizzazioni si applicano gli articoli 106 capoverso 2 e 108–110 dell’ordinanza del …6 sui trapianti.

Titolo dopo l’art. 32

Sezione 7a: Emolumenti

Inserire l’art. 32a dopo il titolo della sezione 7a

Art. 32a

1Per decisioni e operazioni amministrative dell’UFSP sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato secondo l’allegato 3, all’occorrenza nei limiti del quadro tariffario.

2Inoltre, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20047 sugli emolumenti.

II

1L’allegato 1 è abrogato.

6 RS 810.211

7 RS 172.041.1