Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine
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si vedrà attribuire i diritti d’utilizzazione delle frequenze sotto forma di concessione di radiocomunicazione ai sensi dell’articolo 22 segg. LTC. Tuttavia, i diritti non vengono ceduti bensì semplicemente trasferiti al richiedente affinché li usi. L’attribuzione dei diritti d’utilizzazione delle frequenze secondo la procedura qui descritta non autorizza automaticamente a utilizzare le frequenze delle stazioni satellitari di terra: per questo si applicano le norme nazionali del territorio sovrano in cui si trova la stazione di terra.
Capoverso 3: qui sono elencate le condizioni per l’avvio di una procedura di coordinamento e notifica presso l’ITU e per la concessione dei relativi diritti d’utilizzazione delle frequenze. Oltre alle disposizioni del diritto delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 23 segg. LTC in combinato disposto con l’articolo 16 segg. dell’ordinanza del 18 novembre 2020103 sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS), nelle lettere a–c sono definite alcune condizioni supplementari. La richiesta di avere il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera è giustificata in quanto i diritti di utilizzare le frequenze nello spazio extra-atmosferico non sono di per sé legati alla Svizzera. Poiché la procedura di coordinamento e notifica segue le disposizioni fissate dall’ITU, l’UFCOM deve avere la possibilità di stabilire condizioni supplementari. Inoltre, il richiedente deve farsi carico dei costi relativi alla procedura presso l’ITU.
Capoverso 4: questa disposizione dà all’UFCOM la possibilità di respingere le domande di registrazione, coordinamento e notifica all’ITU se l’utilizzazione richiesta è in conflitto con interessi pubblici. Ciò include le situazioni contrarie all’ordine pubblico svizzero, che perseguono scopi palesemente illegali o che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
Dal punto di vista istituzionale, per lo svolgimento dei nuovi compiti derivanti dalla presente legge è necessario istituire un’autorità di vigilanza per le operazioni spaziali. L’autorità di vigilanza svolge i compiti principali di cui all’articolo 31 e tutti gli ulteriori compiti affidatile dalla legge o dal Consiglio federale, per esempio per quanto riguarda la cooperazione internazionale e l’assistenza amministrativa. L’autorità di vigilanza sarà insediata in un’unità già esistente dell’Amministrazione federale centrale che potrà avvalersi delle conoscenze di esperti esterni oppure delegare singoli compiti di vigilanza a un’istituzione idonea a livello nazionale o internazionale. L’insediamento dell’autorità di vigilanza in un’unità dell’Amministrazione federale centrale già esistente con la consulenza di esperti esterni è la variante più economica fra quelle esaminate al n. 5.9. Secondo la pianificazione attuale, la legislazione non entrerà in vigore prima del 2028. Entro tale data, la nuova autorità dovrà essere operativa. Quest’ultima avrà un costo per la Confederazione (risorse, infrastrutture, spese per beni e servizi), ma sono escluse ripercussioni sull’effettivo del personale che vadano oltre lo stretto coordinamento tra gli uffici federali interessati.
L’avamprogetto deve consentire di raggiungere un certo equilibrio fra gli interessi della Confederazione e gli interessi del settore privato. Visti gli obblighi internazionali già assunti dalla Svizzera, la Confederazione copre il rischio di responsabilità per i danni causati dagli attori privati e questo rischio deve essere controbilanciato da una responsabilità nazionale dell’operatore. Per le operazioni spaziali ad alto rischio deve dunque essere possibile richiedere all’operatore una copertura assicurativa. Inoltre, in
103 RS 784.102.1 57/62