Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine

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in generale anche attraverso la protezione della personalità ai sensi dell’articolo 328 CO.

v) misure di sostegno legale, sociale, medico e amministrativo a favore dei querelanti e delle vittime;

In Svizzera, secondo l’articolo 1 LAV, ogni persona lesa nella propria integrità fisica, psichica o sessuale a causa di un reato ha diritto all’aiuto. La LAV presuppone però, come condizione, che sia stato commesso un reato. Le prestazioni dell’aiuto alle vittime comprendono essenzialmente il diritto alla consulenza e l’aiuto medico, psicologico, sociale, materiale e giuridico (art. 2 LAV).

Per quanto concerne le misure di sostegno legali si rimanda al commento all’articolo 10 lettera b sul condono delle spese processuali nella procedura decisionale. Rientrano tra queste misure l’assegnazione di un patrocinatore d’ufficio e la corresponsione del suo compenso in caso di gratuito patrocinio (art. 118 e 122 CPC). L’articolo 156 CPC rende inoltre possibile la protezione della sfera privata e intima nell’assunzione delle prove per le vittime di violenza o molestie. I tribunali hanno anche la possibilità di ordinare che il procedimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse (art. 54 cpv. 3 CPC).

Lett. c: proteggere la vita privata dei soggetti coinvolti e la riservatezza, nella misura massima possibile e a seconda dei casi, e garantire che le esigenze di protezione della vita privata e della riservatezza non vengano utilizzate impropriamente, evitandone qualsivoglia utilizzo inopportuno;

Secondo l’articolo 13 Cost., ognuno ha diritto alla tutela della sua sfera privata e a essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. Se il datore di lavoro viola la sfera privata di un lavoratore, può configurarsi un’infrazione dell’obbligo di assistenza ai sensi dell’articolo 328 CO. Infine, ai sensi dell’articolo 328b CO, il datore di lavoro può trattare dati concernenti il lavoratore soltanto in quanto si riferiscano all’idoneità lavorativa o siano necessari all’esecuzione del contratto di lavoro.

In virtù delle pertinenti disposizioni sulla tutela dell’integrità personale, i datori di lavoro sono tenuti a intervenire se vengono a conoscenza di un caso interno all’azienda. Le segnalazioni presso i quadri o gli addetti al personale possono quindi innescare un trattamento formale o un reclamo. Nell’opuscolo intitolato «Mobbing e altri comportamenti molesti. Tutela dell’integrità personale sul posto di lavoro»84 la SECO consiglia perciò di istituire un organo interno di mediazione, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile. È possibile anche usufruire delle offerte di formazione pubbliche o rivolgersi a professionisti esterni, che figurano con i loro indirizzi in un registro pubblico tenuto dalla Confedera-zione.

La riservatezza dell’identità delle persone informate sui fatti è prevista anche dalla legge sul lavoro. Secondo l’articolo 44 LL i responsabili dell’esecuzione della stessa legge sono tenuti al segreto nei confronti di terzi sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività.

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84 Cf r. nota a piè di pagina 73.