Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 47 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
Lett. d: introdurre sanzioni, se del caso, nei casi di violenza e di molestie nel mondo del lavoro;
I casi di violenza e molestie nel mondo del lavoro possono comportare diverse conseguenze di diritto privato, pubblico e penale. In linea di principio, secondo l’articolo 28 CC ogni persona illecitamente lesa nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa. Il diritto al risarcimento può essere fatto valere anche contro terzi e colleghi di lavoro (art. 41–49 CO, art. 28a CC).
Anche quando un datore di lavoro non adempie il suo obbligo di assistenza in termini di tutela della personalità dei suoi dipendenti ai sensi dell’articolo 328 CO, i lavoratori hanno diritto, dopo la denuncia, al risarcimento (art. 97–101 CO) e al rifiuto di prestare servizio (art. 324 cpv. 1 CO). Il diritto a una riparazione morale è regolamentato dall’articolo 49 CO. I datori di lavoro che violano, intenzionalmente o per negligenza, le prescrizioni in materia di protezione della salute secondo la LL si rendono punibili ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 LL con pene pecuniarie fino a 180 aliquote giornaliere (art. 61 cpv. 1 LL).
Se i lavoratori violano il loro obbligo di osservanza di cui all’articolo 321d CO non rispettando le direttive sull’astensione da comportamenti violenti o molesti, il datore di lavoro può emanare ordini o emettere avvertimenti. Se questi non vengono rispettati, il datore di lavoro può ricorrere alle sanzioni. Sono ammesse pene disciplinari solamente se sono adeguatamente disciplinate nel regolamento aziendale ai sensi dell’articolo 38 capoverso 1 LL. Per motivi gravi che distruggo-no la fiducia alla base dei rapporti di lavoro sussiste la possibilità di una risoluzio-ne immediata (art. 337 CO; DTF 127 III 351 consid. 4 pag. 353). Esempi di moti-vi gravi sono reati commessi sul posto di lavoro o comportamenti inadeguati nei confronti di clienti e colleghi. I lavoratori si rendono punibili ai sensi dell’articolo 60 LL anche se infrangono intenzionalmente le disposizioni sulla protezione della salute in azienda o se mettono in serio pericolo altre persone, compresi terzi. Si consideri che le autorità cantonali d’esecuzione della legge sul lavoro non posso-no applicare le pene di cui agli articoli 51–61 LL. Spetta alle autorità penali cantonali applicarle (art. 62 cpv. 2 LL).
Sono fatte salve le pertinenti disposizioni del CP in caso di episodi gravi di violenza o molestie. Il CP sanziona gli atti in base alla loro gravità.
Lett. e: stabilire che le vittime di violenza e molestie di genere nel mondo del lavoro possano avere accesso effettivo a meccanismi di risoluzione delle controversie e di denuncia, a meccanismi di supporto, a servizi e a meccanismi di ricorso e risarcimento che tengano in considerazione la prospettiva di genere e che siano sicuri ed efficaci;
Le disposizioni illustrate nel commento all’articolo 10 lettera b proteggono le vittime di violenza e molestie di genere nel mondo del lavoro. Secondo l’articolo 5 capoverso 3 LPar, nel caso di discriminazione mediante molestia sessuale il tribunale o l’autorità amministrativa può parimenti assegnare al lavoratore un’indennità, a meno che il datore di lavoro provi di aver adottato tutte le precauzioni richieste dall’esperienza e adeguate alle circostanze, che ragionevolmente si potevano pretendere da lui per evitare simili comportamenti o porvi fine. L’indennità è stabilita considerando tutte le circostanze, in base al salario medio svizzero. Secondo l’articolo 5 capoverso 4 LPar, l’indennità non deve eccedere l’equivalente di sei mesi del salario medio svizzero. Se i lavoratori vengono licenziati a seguito di un reclamo collegato a una 40/47