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Consultazione 2025/21: Ordinanza sull’intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico (OIPIA) · 9 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
b. una stima del numero di posti necessari per soddisfare i bisogni, le capacità di accoglienza del momento e gli obiettivi del Cantone in materia;
c. le modalità della vigilanza cantonale sull’organizzazione o sulle organizzazioni; e
d. se del caso, gli accordi con altri Cantoni circa l’IPI.
Art. 17 Convenzioni tra l’UFAS e i Cantoni
1Le convenzioni tra l’UFAS e gli organi cantonali competenti per l’IPI contengono almeno gli elementi previsti all’articolo 13a capoverso 1 lettera d LAI e disposizioni sul rinnovo delle medesime.
2Le convenzioni sono concluse per una durata di quattro anni al massimo, con una scadenza identica per tutte.
3Il Cantone presenta all’UFAS la sua richiesta di conclusione o di rinnovo di una convenzione, corredata della pianificazione di cui all’articolo 16 e delle seguenti informazioni:
a. il quadro legale e istituzionale relativo all’offerta di IPI;
b. il metodo d’intervento adottato dall’organizzazione o dalle organizzazioni e il loro approccio relativo all’IPI;
c. le categorie professionali cui appartengono i membri dell’équipe che svolge l’IPI in equivalenti a tempo pieno, compresa la direzione;
d. per ogni organizzazione, il bilancio e i conti economici dell’anno precedente la conclusione della convenzione o il suo rinnovo; i conti economici devono essere presentati in modo analitico e permettere di distinguere le spese medie per anno e per bambino e l’ammontare dei contributi cantonali all’organizzazione; se l’organizzazione è integrata in un’istituzione che fornisce altre prestazioni, i conti presentati devono riferirsi unicamente alle prestazioni di IPI.
4I Cantoni mettono a disposizione dell’UFAS i documenti necessari, in particolare quelli dimostranti che l’organizzazione e il suo personale adempiono le condizioni previste dalla LAI e dalla presente ordinanza.
5In caso di rinnovo della convenzione, la richiesta va presentata almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione.
Art. 18 Vigilanza
1L’UFAS vigila sul rispetto dei principi per la concessione degli importi forfettari previsti dalla LAI e dalla presente ordinanza.
2Il Cantone è tenuto in qualsiasi momento a fornire all’UFAS e agli altri organi federali competenti informazioni circa l’attuazione di questi principi e della convenzione con l’UFAS e ad autorizzarli a prendere atto dei documenti determinanti.