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Consultazione 2025/21: Ordinanza sull’intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico (OIPIA) · 9 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YkkYYY_ID»
Sezione 5: Valutazione dell’IPI, raccolta e trasmissione di dati
Art. 19 Criteri di valutazione dell’IPI
La valutazione dell’IPI riguarda in particolare:
a. lo sviluppo del bambino in relazione con l’IPI;
b. l’impatto dell’IPI sul percorso scolastico del bambino, tenuto eventualmente conto del sostegno integrativo di cui beneficia e delle capacità di accoglienza delle scuole regolari del Cantone;
c. l’impatto dell’IPI sul ricorso alle prestazioni dell’assicurazione invalidità;
d. l’influenza dell’IPI sull’integrazione nel mondo del lavoro e sull’autonomia in materia di alloggio;
e. le spese dell’IPI.
Art. 20 Raccolta e trasmissione di dati per misurare lo sviluppo del bambino
Per consentire di misurare lo sviluppo del bambino in relazione con l’IPI, le organizzazioni sottopongono i bambini a test volti a misurare le loro capacità prima e dopo l’IPI e ne trasmettono i risultati ai Cantoni. Il Dipartimento federale dell’interno stabilisce le modalità.
Art. 21 Raccolta e trasmissione di altri dati
1Oltre ai dati previsti all’articolo 68noviescapoverso 2 LAI, le organizzazioni raccolgono i seguenti dati:
a. se del caso, le date dell’inizio e della fine della proroga dell’IPI nonché il numero totale di ore di proroga effettuate con il bambino;
b. se del caso, il motivo dell’interruzione definitiva dell’IPI;
c. il metodo d’intervento applicato e il numero di ore e di settimane di IPI generalmente effettuate;
d. le categorie professionali cui appartengono i membri dell’équipe che svolge l’IPI in equivalenti a tempo pieno, compresa la direzione;
e. le spese totali dell’organizzazione, le spese medie per anno e per bambino, e l’importo dei contributi cantonali all’organizzazione; se l’organizzazione è integrata in un’istituzione che fornisce altre prestazioni, i dati trasmessi devono riferirsi unicamente alle prestazioni di IPI.
2Esse trasmettono:
a. tutti i dati di cui al capoverso 1 all’organo cantonale competente;
b. le date dell’inizio e della fine della proroga dell’IPI all’ufficio AI a fini di controllo nel seguente momento: