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Consultazione 2025/21: Ordinanza sull’intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico (OIPIA) · 9 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

1. per quanto concerne la data dell’inizio: prima dell’inizio della proroga,

2. per quanto concerne la data della fine: al momento della conclusione della proroga.

3Il 15 ottobre di ogni anno l’organo cantonale competente trasmette all’Ufficio federale di statistica (UST) a fini statistici i dati di cui al capoverso 1, corredati del nome dell’organizzazione, delle date dell’inizio e della fine dell’IPI nonché dei dati di cui all’articolo 68noviescapoverso 5 lettera a LAI.

4L’UST può formulare raccomandazioni relative alla raccolta e alla trasmissione dei dati.

Art. 22 Finanziamento delle statistiche

Il Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità assume la totalità delle spese sostenute dall’UST in relazione con la statistica sull’IPI.

Sezione 6: Diritto degli assicurati, anonimizzazione e distruzione dei dati

Art. 23 Obbligo d’informare l’assicurato

Le organizzazioni informano per scritto l’assicurato o il suo rappresentante circa il diritto di opposizione di cui all’articolo 24 nonché la raccolta, la trasmissione, l’anonimizzazione, la distruzione e le altre forme di trattamento dei dati.

Art. 24 Diritto di opposizione

1L’assicurato o il suo rappresentante legale può opporsi in qualsiasi momento, per scritto e senza indicarne i motivi, alla registrazione non anonimizzata dei dati a fini statistici presso l’organizzazione.

2L’opposizione deve essere firmata dall’assicurato o dal suo rappresentante legale e contenere le seguenti indicazioni relative all’assicurato:

a. nome e cognome;

b. indirizzo;

c. data di nascita;

d. numero AVS.

3L’assicurato o il suo rappresentante legale può revocare in qualsiasi momento l’opposizione.

Art. 25 Anonimizzazione e distruzione dei dati

1L’organo cantonale competente e l’UST anonimizzano o distruggono i dati comunicati loro in virtù dell’articolo 68noviescapoversi 3 e 5 lettera a LAI e delle disposizioni della presente ordinanza, non appena lo scopo del trattamento lo consente, ma al più tardi 30 anni dopo la loro raccolta.