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Consultazione 2025/21: Ordinanza sull’intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico (OIPIA) · 9 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YkkYYY_ID»

2Se l’assicurato o il suo rappresentante legale esercita il diritto di opposizione di cui all’articolo 24, sono adottate le seguenti misure:

a. l’organizzazione conferma per scritto all’assicurato o al suo rappresentante legale che l’opposizione è stata registrata e ne informa senza indugio l’organo cantonale competente; quest’ultimo inoltra l’opposizione all’UST;

b. l’organizzazione e l’organo cantonale competente distruggono le indicazioni relative all’opposizione di cui all’articolo 24 capoverso 2;

c. l’UST anonimizza senza indugio i dati già registrati e distrugge le indicazioni relative all’opposizione di cui all’articolo 24 capoverso 2.

3Se l’assicurato o il suo rappresentante legale revoca l’opposizione, l’organo cantonale competente può chiedere a questi o all’organizzazione di comunicargli nuovamente a fini statistici i dati anonimizzati a seguito dell’opposizione.

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 26

La presente ordinanza entra in vigore il ….

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi