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Consultazione 2025/21: Ordinanza sull’intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico (OIPIA) · 9 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YkkYYY_ID»
2Se l’assicurato o il suo rappresentante legale esercita il diritto di opposizione di cui all’articolo 24, sono adottate le seguenti misure:
a. l’organizzazione conferma per scritto all’assicurato o al suo rappresentante legale che l’opposizione è stata registrata e ne informa senza indugio l’organo cantonale competente; quest’ultimo inoltra l’opposizione all’UST;
b. l’organizzazione e l’organo cantonale competente distruggono le indicazioni relative all’opposizione di cui all’articolo 24 capoverso 2;
c. l’UST anonimizza senza indugio i dati già registrati e distrugge le indicazioni relative all’opposizione di cui all’articolo 24 capoverso 2.
3Se l’assicurato o il suo rappresentante legale revoca l’opposizione, l’organo cantonale competente può chiedere a questi o all’organizzazione di comunicargli nuovamente a fini statistici i dati anonimizzati a seguito dell’opposizione.
Sezione 7: Entrata in vigore
Art. 26
La presente ordinanza entra in vigore il ….
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi