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Consultazione 2025/22: Modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) al 1° gennaio 2026 · 14 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
5.2 La quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito a un
operatore di aeromobili secondo l’articolo 46h per l’utilizzo di carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni («SAF allowances») è calcolata come segue:
AssegnazioneSAF-allowances = ∑ differenze di costo da compensare / prezzo di un diritto di emissione.
5.3 Le differenze di costo tra i carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso
tenore di emissioni e il carburante fossile sono calcolate come segue per ognuno dei suddetti carburanti:
Differenze di costo= Pa – (Pf + PSSQE ) * Q
Pa: prezzo per tonnellata di carburante per l’aviazione rinnovabile o a basso tenore di emissioni
Pf : prezzo per tonnellata di carburante fossile per l’aviazione
PSSQE : risparmi nel SSQE per tonnellata di carburante per l’aviazione rinnovabile o a basso tenore di emissioni
Q: quantità in tonnellate di carburante per l’aviazione rinnovabile o a basso tenore di emissioni
5.4 Per i prezzi dei carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di
emissioni, il prezzo del carburante fossile per l’aviazione e il prezzo di un diritto di emissione sono determinanti i dati pubblicati annualmente dalla Commissione europea, per l’anno precedente, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.5 Le differenze di costo tra i carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso
tenore di emissioni e il carburante fossile per l’aviazione sono compensate come segue:
a. 95 per cento della differenza di costo per i carburanti per l’aviazione secondo il numero 5.1 lettera a;
b. 70 per cento della differenza di costo per i carburanti per l’aviazione secondo il numero 5.1 lettera b;
c. 50 per cento della differenza di costo per i carburanti per l’aviazione secondo il numero 5.1 lettera c.