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Consultazione 2025/22: Modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) al 1° gennaio 2026 · 14 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 46 cpv. 1bis
1bis La quantità calcolata è ridotta del 20 per cento in caso di inadempimento di una convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 41 LEne4 o l’articolo 46 capoverso 2 LEne.
Art. 46a cpv. 1
1 Un gestore di impianti che a partire dal 2 gennaio 2026 partecipa per la prima volta al SSQE riceve, a partire dal momento in cui partecipa per la prima volta al SSQE, diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all’articolo 45 capoverso 2.
Art. 46b cpv. 3
3 Se il gestore con un elemento di assegnazione di cui al capoverso 2 prova che il cambiamento della quota di attività è ascrivibile per almeno due terzi a una maggiore efficienza energetica, la quantità dei diritti di emissione attribuiti a titolo gratuito non viene ridotta.
Art. 46f e 46g
Abrogati
Art. 46h Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per l’utilizzo di
carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni
1 Per l’utilizzo di carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni secondo l’allegato 15 numero 5.1 su voli che rientrano nel SSQE, sono disponibili 550 000 diritti di emissione per il periodo 2026–2030.
2 Gli operatori di aeromobili commerciali possono richiedere ogni anno entro il 31 marzo l’assegnazione di diritti di emissione per i voli dell’anno precedente.
3L’UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l’allegato 15 numero 5.
4 Se la quantità complessiva di diritti di emissione richiesta supera la quantità disponibile, l’UFAM riduce proporzionalmente la quantità da assegnare ai singoli operatori.
5 L’UFAM pubblica le quantità dei diritti di emissione assegnati ogni anno ai singoli operatori di aeromobili.
Art. 96b cpv. 1, 3 e 6
1Un gestore di centrali termoelettriche a combustibili fossili su richiesta riceve il rimborso della differenza tra la tassa sul CO2 pagata per i combustibili utilizzati nel periodo di domanda e il prezzo minimo secondo l’articolo 17 della legge sul CO2.