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Consultazione 2025/22: Modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) al 1° gennaio 2026 · 14 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Prodotto Parametro di riferimento

(numero di diritti di emissione per t di prodotto)

Carta tissue (…)

Testliner e fluting (…)

Cartone non patinato (…)

Cartone patinato (…)

Acido nitrico (…)

Acido adipico (…)

Cloruro di vinile monomero (VCM) (…)

Fenolo/Acetone (…)

S-PVC (…)

E-PVC (…)

Soda (…)

Prodotti di raffineria (…)

Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco (…)

Acciaio alto legato da forni elettrici ad arco (…)

Getto di ghisa (…)

Lana minerale (…)

Cartongesso (…)

Nerofumo (carbon black) (…)

Ammoniaca (…)

Cracking con vapore (…)

Idrocarburi aromatici (…)

Stirene (…)

Idrogeno (…)

Gas di sintesi (…)

Ossido di etilene/glicoli etilenici (…)

1.2 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto, la

quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al calore nel seguente modo:

(…) diritti di emissione per TJ di calore misurabile, ove solo il calore misurabile generato o importato da altri impianti, i cui gestori prendono parte al SSQE, ha diritto all’assegnazione di diritti di emissione, purché questo calore non sia generato dall’impiego di energia nucleare e:

a. all’interno dei limiti del sistema del gestore di impianti, che prende parte al SSQE, sia utilizzato per fabbricare prodotti, generare energia meccanica impiegata a scopi diversi dalla generazione di energia elettrica, riscaldare o refrigerare, comunque non per la generazione di energia elettrica; oppure

b. sia esportato a terzi al di fuori del SSQE, fatta eccezione per le esportazioni per la generazione di energia elettrica e il trasferimento del calore importato.