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Consultazione 2025/22: Modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) al 1° gennaio 2026 · 14 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
N. 2.1 e 2.3–2.5
2.1 Per ogni elemento di assegnazione, la quantità di diritti di emissione da
assegnare a titolo gratuito è calcolata per ogni anno di partecipazione al SSQE, fatti salvi i numeri 3 e 5, conformemente alla seguente formula:
Assegnazionei = PR * QA * CLi * CBAMi * FCIi
Assegnazionei Assegnazione nell’anno i
PR Parametro di riferimento
QA Quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimento)
CLi Fattore di adeguamento nell’anno i secondo il numero 3.1
CBAMi Fattore di adeguamento nell’anno i secondo il numero 3.1a
FCIi Fattore di correzione intersettoriale nell’anno i
2.3 La quota di attività si riferisce al rispettivo parametro di riferimento. Essa è
stabilita alla prima assegnazione per ogni elemento di assegnazione (quota di attività storica) e corrisponde alla media aritmetica dei valori annuali negli anni 2014–2018 per il periodo di assegnazione 2021–2025 e alla mediana dei valori annuali negli anni 2019–2023 per il periodo di assegnazione 2026– 2030.
2.4 In mancanza di valori annuali per almeno due interi anni civili nel periodo di
riferimento di cui al numero 2.3, la quota di attività storica corrisponde al valore annuale del primo anno civile intero dopo la messa in esercizio degli impianti rilevanti. Se la messa in esercizio è successiva al 1° gennaio 2021 per il periodo di assegnazione 2021–2025 o successiva al 1° gennaio 2026 per il periodo di assegnazione 2026–2030, l’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per il periodo tra il momento della messa in esercizio e il 31 dicembre dello stesso anno è calcolata con la quota di attività effettiva di questo periodo.
2.5 In caso di modifiche permanenti delle quote di attività durante un periodo di
riferimento di cui al numero 2.3, che comporterebbe una modifica annuale dell’assegnazione a titolo gratuito di cui al numero 5 di oltre 100 000 diritti di emissione, le quote di attività dell’intero periodo di riferimento di cui al numero 2.3 sono corrette tenendo conto di queste modifiche permanenti nel calcolo di cui al numero 2.1.
N. 3
3.1 Per i settori e i sottosettori non menzionati nell’allegato della
decisione 2019/708/UE10, le quantità calcolate secondo il numero 2 sono moltiplicate per i seguenti fattori di adeguamento:
10 Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 feb. 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la