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Consultazione 2025/22: Modifica dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) al 1° gennaio 2026 · 14 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
3.1.1 per il 2021: 0,3
3.1.2 per il 2022: 0,3
3.1.3 per il 2023: 0,3
3.1.4 per il 2024: 0,3
3.1.5 per il 2025: 0,3
3.1.6 per il 2026: 0,3
3.1.7 per il 2027: 0,225
3.1.8 per il 2028: 0,15
3.1.9 per il 2029: 0,075
3.1.10 per il 2030: 0
3.1a Per la produzione di merci menzionate nell’allegato I del regolamento
(UE) 2023/95611, le quantità calcolate secondo il numero 2 sono moltiplicate per i seguenti fattori di adeguamento:
3.1a.1 per il 2026: 0,975
3.1a.2 per il 2027: 0,95
3.1a.3 per il 2028: 0,9
3.1a.4 per il 2029: 0,775
3.1a.5 per il 2030: 0,515
3.2 Se un gestore di un impianto fornisce calore a terzi, sono determinanti i fattori
di adeguamento di cui ai numeri 3.1 e 3.1a degli utilizzatori di calore.
3.3 Il fattore di adeguamento di cui al numero 3.1 per il calore calcolabile
ammonta a 0,3 se tale calore è distribuito tramite una rete ed è utilizzato per la preparazione di acqua calda, il riscaldamento o la refrigerazione dei locali negli edifici o nelle ubicazioni i cui gestori non prendono parte al SSQE; fa eccezione il calore misurabile utilizzato direttamente o indirettamente per la fabbricazione di prodotti o la generazione di energia elettrica.
3.4 Per la fabbricazione di niacina come pure per gli impianti il cui scopo
principale è lo smaltimento di rifiuti speciali di cui all’articolo 3 lettera c OPSR, il fattore di adeguamento di cui al numero 3.1 è pari a 1.
N. 4
Abrogato
determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030, versione della GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 20
11 Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 mag. 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, versione della GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52