Rapporto esplicativo OEn
Consultazione 2025/24: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia con decisione del Consiglio federale prevista nel novembre 2025 · 7 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2025 dell’ordinanza sull’energia
Il Consiglio federale dà esecuzione alla LEne (art. 60 cpv. 1 LEne) ed emana le corrispondenti disposizioni d’esecuzione (art. 60 cpv. 3 LEne). In virtù di questa delega legislativa, esso è autorizzato a definire quali costi sono computabili secondo l’articolo 34 LEne. Il Consiglio federale si è avvalso di questa competenza nell’allegato 3 numero 3 OEn. Con la presente modifica di ordinanza, per quanto concerne i costi non computabili secondo l’allegato 3 numero 3.2 OEn si precisa che, negli impianti idroelettrici sul confine, la quota dei costi che supera la quota appartenente alla sovranità svizzera non è computabile nemmeno in caso di risanamento (cfr. anche la sentenza TAF A-251/2021 del 14 dicembre 2021, consid. 7.5.1)
Vi sono circa 20 impianti idroelettrici sul confine che necessitano di misure di risanamento a livello di deflussi discontinui, bilancio del materiale solido di fondo e libera circolazione dei pesci. Assumersi per intero l’indennizzo dei costi di risanamento degli impianti idroelettrici sul confine comporterebbe per la Svizzera costi aggiuntivi nell’ordine di circa 200 milioni di franchi. In totale, gli impianti idroelettrici presentano circa 1000 ostacoli che pregiudicano la migrazione a monte e/o a valle dei pesci. A questi si aggiungono 140 impianti idroelettrici che causano deficit in materiale solido di fondo nelle acque. Vi sono poi altri 100 impianti idroelettrici che devono adottare provvedimenti per attenuare i deflussi discontinui. Per il risanamento di questi impianti è stato stanziato fino al 2030 un miliardo di franchi circa (FF<*SP*/>2008 7033, 7046). L’onere finanziario supplementare per la Confederazione legato all’indennizzo completo dei costi di risanamento degli impianti idroelettrici sul confine ha come conseguenza, dati i mezzi finanziari limitati, che gli interventi non possono essere effettuati come pianificato e devono essere rinviati. Secondo l’articolo 13 paragrafo 1 della Convenzione per la protezione del Reno7, ciascuna parte contraente sostiene i costi sul proprio territorio. Sarebbe pertanto ingiusto se la Svizzera dovesse sostenere da sola i costi delle misure di risanamento.
Negli impianti idroelettrici sul confine, le misure di risanamento devono essere coordinate tra gli Stati coinvolti. D’altro canto però, non solo l’utilizzo della forza idrica, ma anche le necessarie procedure di autorizzazione e il finanziamento sono regolati dalle norme del rispettivo Stato. La statuizione del principio secondo il quale, conformemente al diritto svizzero, le misure di risanamento sono indennizzate in base alla quota appartenente alla sovranità non comporta alcun cambiamento per l’obbligo di risanamento. Il principio stabilisce unicamente che l’assunzione dei costi per la quota appartenente alla sovranità estera è valutata in base al diritto estero. Sono fatti salvi accordi di tenore diverso tra gli Stati sulla ripartizione dei costi. In casi particolarmente complessi, con un tale accordo si può derogare alla quota appartenente alla sovranità e la partecipazione ai costi della Svizzera può essere maggiore o minore.
La nuova lettera e dell’allegato 3 numero 3.2 OEn è applicabile alle domande di indennizzo secondo l’articolo 34 LEne presentate dopo l’entrata in vigore (art. 36 lettera a della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità [LSu, RS 616.1]).
3. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni
Per raggiungere l’obiettivo di potenziamento dell’energia eolica, le amministrazioni federali, cantonali e comunali sono chiamate ad elaborare e trattare più piani direttori, piani di utilizzazione e domande di autorizzazione per gli impianti eolici. I Cantoni che dal 2018 non hanno ancora rielaborato il loro piano direttore per l’energia eolica sono invitati a farlo rapidamente affinché possano adempiere all’obbligo sancito dall’articolo 10 LEne già vigente. I piccoli Comuni interessati da progetti di energia eolica dovrebbero avere la possibilità di richiedere il sostegno del Cantone nell’ambito dei processi di pianificazione e di autorizzazione.
7RS 0.814.284