Rapporto esplicativo OEn

Consultazione 2025/24: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia con decisione del Consiglio federale prevista nel novembre 2025 · 7 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2025 dell’ordinanza sull’energia

impianti solari alpini rimane al di sotto delle aspettative. In questo modo si vuole incitare i promotori dei progetti a mandare rapidamente avanti i 24 progetti attualmente in fase di autorizzazione, che permetterebbero di produrre 0,9 TWh, nonché i 42 progetti con una produzione potenziale di 1,3 TWh6. Inoltre si segnala ai Cantoni la necessità di procedere con sollecitudine alla delimitazione delle zone dedicate. Insieme agli impianti esistenti e autorizzati, tutti i progetti noti hanno una produzione annua totale di 2,4 TWh, di cui 1,6 TWh nel semestre invernale. Attualmente la Confederazione parte dal presupposto che più della metà degli attuali progetti di energia eolica e degli eventuali nuovi progetti potrà essere realizzata solo dopo il 2030. Questo dovrà essere preso in considerazione nella definizione dei futuri obiettivi per l’energia eolica.

Per il fotovoltaico viene quindi fissato un obiettivo di produzione annua di 18,7 TWh per il 2030. In tale anno la produzione elettrica invernale supererebbe pertanto i 5 TWh. Per il 2024 si calcola una produzione di elettricità dal fotovoltaico di circa 6 TWh. Per raggiungere l’obiettivo di 18,7 TWh nel 2030, sarà quindi necessario un aumento annuo di oltre 2 TWh a partire dal 2025. Un tale incremento è realizzabile. Nel 2024, infatti, l’aumento è già stato di circa 2 TWh e il potenziale complessivo dei soli tetti è di 55 TWh. Con i nuovi incentivi dell’atto mantello si può prevedere almeno una stabilizzazione o un maggiore incremento annuo.

2.2 Convenzioni sugli obiettivi

Il supplemento rete viene rimborsato, tra l’altro, solo se l’azienda si è impegnata, in una convenzione sugli obiettivi conclusa con la Confederazione, ad aumentare l’efficienza energetica (art. 40 lett. a LEne). Per garantire un’elevata qualità delle convenzioni sugli obiettivi, l’azienda deve elaborare la corrispondente proposta in collaborazione con un consulente energetico certificato dall’UFE. Poiché i consulenti energetici certificati non sono legati alla Confederazione da un incarico, l’articolo 39 capoverso 1 dell’ordinanza sull’energia, che prevedeva tale incarico, viene adattato di conseguenza. Lo stesso vale per l’articolo 51 capoverso 2 OEn concernente le convenzioni sugli obiettivi stipulate dalla Confederazione nell’ambito dell’esecuzione sia di prescrizioni della Confederazione in materia di convenzioni sugli obiettivi sia di prescrizioni cantonali in materia di convenzioni sugli obiettivi con grandi consumatori secondo l’articolo 46 capoverso 3 LEne. Nell’elaborazione della proposta per tutte le convenzioni sugli obiettivi previste dagli articoli 39 e 51, l’azienda può intraprendere autonomamente molte azioni; pertanto l’attività dei consulenti energetici consiste di norma soprattutto nel fornire consulenza alle aziende.

2.3 Indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici: finanziamento per gli impianti idroelettrici sul confine in base alla quota appartenente alla sovranità

Secondo l’articolo 34 LEne, al proprietario di un impianto idroelettrico costruito in Svizzera sono rimborsati i costi globali delle misure di cui all’articolo 83a della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) o all’articolo 10 della legge federale sulla pesca (LFSP; RS 923.0). Con la sentenza 2C_116/2022 del 3 maggio 2023, che conferma la decisione del Tribunale amministrativo federale, il Tribunale federale ha stabilito che, in mancanza di disposizioni di tenore diverso, l’UFAM deve risarcire integralmente le misure di risanamento di cui all’articolo 83a LPAc e all’articolo 10 LFSP anche per gli impianti idroelettrici sul confine, se la Svizzera ne ha disposto il risanamento totale. Nel caso specifico non era possibile limitare il contributo alla quota appartenente alla sovranità svizzera. Al momento manca ancora una regolamentazione analoga a quanto disciplinato, per esempio, all’articolo 48 capoverso 6 dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell’energia (OPEn; RS 730.03), secondo la quale per gli impianti idroelettrici sul confine il contributo d’investimento calcolato viene ridotto della quota non appartenente alla sovranità svizzera.

6Schweizer Windparks und Projekte – Suisse Eole