Progetto posto in consultazione OPEn

Consultazione 2025/24: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia con decisione del Consiglio federale prevista nel novembre 2025 · 10 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 46j Garanzia di principio

1Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto di cui all’articolo 71a capoverso 2 LEne e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l’UFE garantisce la rimunerazione unica con una decisione di principio e stabilisce l’importo massimo che la rimunerazione unica non deve superare. L’importo massimo è pari al 60 per cento dei costi d’investimento presumibilmente computabili.

2Inoltre, nella garanzia di principio, l’UFE calcola i costi scoperti attesi e il contributo massimo presumibile di cui all’articolo 46u.

3Nello stabilire il piano di pagamento di cui all’articolo 46q, l’UFE tiene conto degli importi di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 46k, rubrica e cpv. 1

Termine di messa in esercizio e messa in esercizio parziale

1Abrogato

Art. 46o cpv. 1

1Dopo il terzo anno d’esercizio intero occorre notificare all’UFE la produzione netta annua dell’impianto, nonché la produzione di elettricità nel semestre invernale per kW di potenza installata dalla messa in esercizio completa.

Art. 46p cpv. 1 lett. d

1Se i requisiti per il diritto di cui all’articolo 71a capoverso 2 LEne sussistono ancora al momento della notifica della produzione netta, l’UFE fissa definitivamente la rimunerazione unica sull’importo più basso dei seguenti valori:

d. contributo massimo secondo l’articolo 46u.

Art. 46u Contributo massimo

La rimunerazione unica non deve superare i 3,5 milioni di franchi per GWh della produzione media di elettricità nel semestre invernale notificata ai sensi dell’articolo 46o capoverso 1.

Art. 58 Notifica della produzione netta

1Dopo il quinto anno d’esercizio intero occorre notificare all’UFE la produzione netta annuale a partire dalla messa in esercizio.

2Se la produzione netta non influisce sulla determinazione definitiva del contributo d’investimento, l’UFE può esentare la persona richiedente dall’obbligo di notifica.

Art. 59 Determinazione definitiva del contributo d’investimento

Se i requisiti per il diritto sussistono ancora, l’UFE determina in modo definitivo l’ammontare del contributo d’investimento sulla base dei costi d’investimento effettiva-