Progetto posto in consultazione OPEn

Consultazione 2025/24: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia con decisione del Consiglio federale prevista nel novembre 2025 · 10 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

vengono o sono state realizzate misure di risanamento di cui all’articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque (LPAc) o all’articolo 10 della legge federale del 21 giugno 19913 sulla pesca (LFSP), sempre che gli ampliamenti o i rinnovamenti non causino nuovo o ulteriore pregiudizio sul piano ecologico.

Art. 30bbiscpv. 3

3La rimessa in esercizio di un impianto è considerata un ampliamento o un rinnovamento solo se l’esercizio dell’impianto non è stato cessato da più di 30 anni e almeno la presa o lo sbarramento funzionano senza richiedere una completa nuova costruzione per la rimessa in esercizio.

Art. 30c cpv. 2 lett. c, 2bis, 3bis, 4, 4bise 4ter

2Se l’impianto fotovoltaico soddisfa uno o più dei seguenti requisiti, l’importo indicato nell’offerta è aumentato di un bonus:

c. impianti fotovoltaici di grandi dimensioni che dal 1° ottobre al 31 marzo (semestre invernale) hanno una resa elettrica invernale specifica superiore a 500 kWh per kW di potenza, non sono annessi a un edificio né integrati al suo interno e sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 (bonus per la produzione elettrica invernale);

2bisLa resa elettrica invernale specifica è la resa elettrica di un impianto per kW di potenza nel semestre invernale.

3bisPer gli impianti che ricevono un bonus per la produzione elettrica invernale non sussiste il diritto a ulteriori bonus. Se dopo il primo semestre invernale intero i requisiti per il diritto al bonus per la produzione elettrica invernale non sono soddisfatti o se a questo punto il gestore rinuncia al bonus stesso, si ha diritto a eventuali altri bonus.

4L’ammontare dei bonus è il seguente per kWh:

a. per il bonus per l’angolo d’inclinazione per gli impianti integrati: 2.20 centesimi;

b. per il bonus per l’angolo d’inclinazione per gli impianti annessi e isolati: 1 centesimo;

c. per il bonus per la produzione elettrica invernale: 17.50 centesimi moltiplicato per la maggiore resa elettrica invernale specifica diviso per la resa elettrica invernale specifica complessiva;

d. per il bonus per area di parcheggio: 1 centesimo.

4bisLa maggiore resa elettrica invernale specifica è la resa elettrica di un impianto per kW di potenza nel semestre invernale che supera i 500 kWh per kW di potenza.

2 RS 814.20

3 RS 923.0