Progetto posto in consultazione OPEn
Consultazione 2025/24: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia con decisione del Consiglio federale prevista nel novembre 2025 · 10 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
5Per gli impianti per i quali viene richiesto il bonus per la produzione elettrica invernale, dopo il primo anno d’esercizio intero deve essere presentato all’organo d’esecuzione un conteggio dettagliato dei costi di costruzione.
Inserire prima del titolo della sezione 5
Art. 46a Calcolo della produzione invernale e versamento del bonus per la
produzione elettrica invernale
1Se è stato presentato il conteggio dei costi di costruzione ai sensi dell’articolo 45 capoverso 5, dopo il terzo anno d’esercizio intero l’organo d’esecuzione calcola la resa elettrica invernale specifica media.
2Sulla base della resa elettrica invernale specifica media, l’organo d’esecuzione calcola il bonus per la produzione elettrica invernale e lo versa al gestore.
Art. 46b
Ex art. 46a
Art. 46c cpv. 4
4Se per un impianto viene richiesto un bonus per la produzione elettrica invernale, unitamente all’offerta deve essere presentata una simulazione della produzione elettrica prevista per l’impianto che dimostri che i requisiti per la concessione del bonus per la produzione elettrica invernale sono presumibilmente soddisfatti.
Art. 46d, rubrica, cpv. 1bise 5
Termine per la messa in esercizio, proroga e obblighi di notifica
1bisGli impianti non annessi a un edificio né integrati al suo interno devono essere messi in esercizio al più tardi 48 mesi dopo che l’aggiudicazione è passata in giudicato.
5Per gli impianti per i quali viene richiesto il bonus per la produzione elettrica invernale, dopo il primo anno d’esercizio intero deve essere presentato all’organo d’esecuzione un conteggio dettagliato dei costi di costruzione.
Art. 46dbisCalcolo della produzione invernale e versamento del bonus per la
produzione elettrica invernale
1Se è stato presentato il conteggio dei costi di costruzione ai sensi dell’articolo 46d capoverso 5, dopo il terzo anno d’esercizio intero l’organo d’esecuzione calcola la resa elettrica invernale specifica media.
2Sulla base di questi dati, l’organo d’esecuzione calcola il bonus per la produzione elettrica invernale e lo versa al gestore.