Progetto posto in consultazione OPEn
Consultazione 2025/24: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia con decisione del Consiglio federale prevista nel novembre 2025 · 10 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
4terIl bonus per la produzione elettrica invernale viene concesso solo per l’elettricità immessa nel semestre invernale. Viene calcolato e versato nel secondo trimestre di ogni anno per il semestre invernale precedente.
Art. 30cquatercpv. 4
4Se per un impianto viene richiesto un bonus per la produzione elettrica invernale, unitamente all’offerta deve essere presentata una simulazione della produzione elettrica prevista per l’impianto che dimostri che i requisiti per la concessione del bonus per la produzione elettrica invernale sono presumibilmente soddisfatti.
Art. 30cquinquies, rubrica, nonché cpv 1bise 5
Termine per la messa in esercizio, proroga e obblighi di notifica
1bisGli impianti non annessi a un edificio né integrati al suo interno devono essere messi in esercizio al più tardi 48 mesi dopo che l’aggiudicazione è passata in giudicato.
5Per gli impianti per i quali viene richiesto il bonus per la produzione elettrica invernale, dopo il primo anno d’esercizio intero deve essere presentato all’organo d’esecuzione un conteggio dettagliato dei costi di costruzione.
Art. 38 cpv. 1quatere 1quinquies
1quaterPer gli impianti che ricevono un bonus per la produzione elettrica invernale non sussiste il diritto a ulteriori bonus.
1quinquiesIl bonus per la produzione elettrica invernale viene concesso solo dopo il terzo anno d’esercizio intero. Se a questo punto i requisiti per il diritto al bonus per la produzione elettrica invernale non sono soddisfatti o il gestore rinuncia al bonus stesso, si ha diritto a eventuali altri bonus.
Art. 38a cpv. 4bise 5bis
4bisPer gli impianti che ricevono un bonus per la produzione elettrica invernale non sussiste il diritto a ulteriori bonus.
5bisIl bonus per la produzione elettrica invernale viene concesso solo dopo il terzo anno d’esercizio intero. Se a questo punto i requisiti per il diritto al bonus per la produzione elettrica invernale non sono soddisfatti o il gestore rinuncia al bonus stesso, si ha diritto a eventuali altri bonus.
Art. 45, rubrica, cpv. 1 lett. c e 5
Termine per la messa in esercizio, proroga e obblighi di notifica
1L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi:
c. 48 mesi dopo la garanzia di cui all’articolo 44, se l’impianto non è annesso a un edificio né integrato al suo interno.