Progetto posto in consultazione OPEn
Consultazione 2025/24: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia con decisione del Consiglio federale prevista nel novembre 2025 · 10 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 2.1 (art. 7, 38, 41–43, 45, 46d, 46i e 46l)
Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici
Numero 2.7.3
2.7.3 Il bonus per la produzione elettrica invernale ammonta a:
a. per gli impianti senza consumo proprio per kW: 3.50 franchi moltiplicato per la maggiore resa elettrica invernale specifica calcolata come media sui primi tre anni d’esercizio interi;
a. per gli impianti con consumo proprio per kW: 2.50 franchi moltiplicato per la maggiore resa elettrica invernale specifica calcolata come media sui primi tre anni d’esercizio interi.
Numero 4.1 lett. i
4.1 La domanda per gli impianti di grandi dimensioni deve contenere almeno le
indicazioni e i documenti seguenti:
i. per gli impianti per i quali viene richiesto un bonus per la produzione elettrica invernale: una simulazione della produzione di elettricità prevista per l’impianto che dimostri che i requisiti per la concessione del bonus per la produzione elettrica invernale sono presumibilmente soddisfatti.