Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 48 pagine

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Etichettatura

Al fine di garantire la produzione con piante ottenute mediante selezione convenzionale (compresa la produzione biologica in cui gli OGM sono vietati), la separazione del flusso delle merci e la libertà di scelta dei consumatori, è necessario etichettare le piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione che sono state autorizzate, ossia ritenute sicure, e i prodotti che le contengono. L’obbligo di etichettatura si estende all’intera catena del valore, ossia dal materiale di moltiplicazione al prodotto finale. Sull’etichetta dei prodotti ottenuti mediante nuove tecnologie di selezione dovrà figurare la scritta «ottenuto mediante nuove tecnologie di selezione» o, riprendendo la terminologia dell’UE, «ottenuto mediante nuove tecniche genomiche». Non è prevista una differenziazione in base alla procedura di autorizzazione, quale proposta dalla Commissione europea per le piante NGT. Ciò ha lo scopo di rendere trasparente agli acquirenti che un prodotto è stato fabbricato con nuove tecnologie di selezione ed è esente da materiale transgenico. Chi sottostà all’obbligo di etichettatura ha la facoltà di dichiarare il comprovato valore aggiunto del prodotto o altre proprietà in base alle disposizioni vigenti.

2.2 Compatibilità tra compiti e finanze

L’armonizzazione tra compiti e finanze non è necessaria. La nuova regolamentazione non comporterà alcuna modifica delle competenze rispetto alla LIG. Per le decisioni e le prestazioni non saranno riscossi emolumenti, come avviene già oggi per le immissioni sperimentali nell’ambiente.

2.3 Questioni collegate all’attuazione

Il diritto in materia di esecuzione necessario in merito alla nuova legge sarà sancito nelle ordinanze esistenti, in particolare nell’OEDA, nell’ordinanza del 7 febbraio 199823 sul materiale di moltiplicazione e nell’ordinanza del 30 novembre 199224 sulle foreste.

Criteri materiali della comparabilità

Per determinare la procedura da applicare e i documenti da presentare (in particolare la valutazione dei rischi ambientali), è necessario sapere se i rischi ambientali di un prodotto comparabile sono già stati ritenuti sostenibili (v. sopra «Regime di autorizzazione»). I criteri materiali della comparabilità menzionati nella legge e la procedura, inclusi i requisiti delle domande, devono essere concretizzati a livello di ordinanza. Devono inoltre essere elencate a livello di ordinanza tutte le piante esaminate, incluse le indicazioni necessarie, per consentire di stabilire la comparabilità (v. commenti all’art. 9 segg. e in particolare all’art. 16 dell’avamprogetto di legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione [di seguito: «AP-LNTS»] di cui al cap. 4).

Separazione del flusso delle merci (compresa la coltivazione)

Occorrono opportune misure concernenti la separazione del flusso delle merci per garantire la produzione esente da OGM e la libera scelta dei consumatori. In particolare, una regolamentazione delle distanze assicura che durante la coltivazione non ci sia mescolanza dalla semina al raccolto e che sia possibile affiancare la produzione con e senza piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione (in particolare la produzione biologica, in cui l’ingegneria genetica è vietata). Sarà dunque necessario definire a livello di ordinanza distanze minime unitarie determinate scientificamente in funzione della specie vegetale per tutte le varietà il cui materiale vegetale di moltiplicazione ottenuto mediante nuove tecnologie di selezione è stato autorizzato (v. commenti all’art. 6 cpv. 2 di cui al cap. 4). Qualora dopo la scadenza della moratoria si dovessero coltivare contemporaneamente piante ottenute mediante le nuove tecnologie di selezione e altri OGM (regolamentati conformemente alla LIG), i flussi delle merci di queste due categorie dovrebbero essere separati con misure analoghe (in modo che i prodotti da piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione e recanti la relativa etichettatura non contengano per esempio piante transgeniche).

Tracciabilità e dimostrabilità

Per verificare se le condizioni concernenti l’utilizzazione di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione sono rispettate, è importante poter tracciare l’intero percorso di tali piante dall’inizio sino al prodotto finale (tracciabilità). Un simile sistema di tracciabilità comporta lavoro e costi (v. cap. 6.3). A differenza di

23 RS 916.151

24 RS 921.01