Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 48 pagine
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tecnici al commercio [LOTC]). La modifica di legge proposta è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera che scaturiscono dall’Accordo con l’UE, in particolare con l’Accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE.
Protocollo di Cartagena
Il Protocollo di Cartagena (v. cap. 3.1) offre alla Svizzera un certo margine di manovra nell’attuazione del diritto nazionale. Il nuovo regime previsto è compatibile con quanto sancito dal Protocollo di Cartagena.
Convenzione di Aarhus
Per quanto concerne la Convenzione di Aarhus, la formulazione aperta «nel quadro del proprio diritto nazionale, e nella misura in cui ciò sia possibile e opportuno» di cui all’articolo 6 paragrafo 11 conferisce alle parti un ampio potere discrezionale ai fini dell’attuazione. Ai sensi dell’articolo 15 AP-LNTS, l’autorità competente pubblica le domande di autorizzazione all’immissione sperimentale nell’ambiente e alla messa in commercio di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione, nonché le domande di decisione sulla comparabilità. Nel caso di domande di autorizzazione all’immissione sperimentale nell’ambiente, gli interessati possono fare opposizione e ricorso. Nel caso di domande di autorizzazione alla messa in commercio di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione e di domande di decisione sulla comparabilità per l’immissione sperimentale nell’ambiente o la messa in commercio, sono legittimate a fare opposizione e ricorso le organizzazioni ambientali nazionali che sono state fondate almeno dieci anni prima della presentazione del ricorso. La Svizzera rispetta così i requisiti dell’articolo 6 paragrafo 11 della Convenzione di Aarhus.
7.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate dall’Assemblea federale sotto forma di legge federale (art. 163 cpv. 1 Cost.). Vi rientrano, tra l’altro, le disposizioni fondamentali in materia di diritti e doveri delle persone, restrizioni dei diritti costituzionali, compiti della Confederazione e obblighi dei Cantoni nell’attuazione ed esecuzione del diritto federale. Il progetto disciplina gli obblighi fondamentali cui sottostanno le persone che utilizzano piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione ai fini della protezione dell’uomo, della fauna e dell’ambiente, ivi compresa la proprietà. In particolare, prevede obblighi di autorizzazione ai diversi livelli dell’utilizzazione di tali piante, nonché i requisiti per la loro utilizzazione, e disciplina le sanzioni penali e amministrative per le violazioni degli obblighi.
7.4 Diritto della proprietà intellettuale
Pur non avendo un nesso giuridico diretto con il diritto della proprietà intellettuale, tra il presente progetto di legge e la configurazione del diritto in materia di autorizzazioni vi è un’interazione. Di seguito, sono illustrati i dettagli. In tale contesto, l’attenzione si concentra sui brevetti.
Fondamenti del diritto della proprietà intellettuale
Nella selezione vegetale sono rilevanti in particolare due diritti sui beni immateriali: la protezione delle novità vegetali e il diritto dei brevetti. Promuovono lo sviluppo dell’innovazione nella selezione vegetale e garantiscono che i selezionatori siano adeguatamente indennizzati per i loro investimenti.
La protezione delle novità vegetali tutela le nuove varietà vegetali selezionate. Essa si basa sulla legge federale del 20 marzo 197575 sulla protezione delle novità vegetali, che a sua volta si rifà alla Convenzione internazionale del 2 dicembre 196176 per la protezione delle novità vegetali (di seguito: «UPOV»). La protezione dura fino a 25 anni per le piante utili e ornamentali, fino a 30 anni per le viti e gli alberi (art. 14 della legge sulla protezione delle novità vegetali).
Un brevetto non tutela singole varietà, ma per esempio una nuova tecnologia di selezione o una nuova proprietà della pianta (come una nuova resistenza nei confronti di un agente patogeno) in diverse varietà. Il di-
75 RS 232.16