Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 48 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo
L’ingegneria genetica nel settore non umano evolve rapidamente. In particolare, per quanto riguarda l’esecuzione, che secondo l’AP-LNTS compete alla Confederazione ma che potrebbe essere in parte delegata dal Consiglio federale ai Cantoni, come per gli OGM in generale, è essenziale che le autorità siano informate sugli ultimi sviluppi e dispongano di mezzi adeguati, corrispondenti allo stato attuale della tecnica. Ciò riveste importanza in particolare per provare la presenza di piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione, che sia nell’ambiente o in prodotti derivanti da piante ottenute mediante selezione convenzionale. In tale ambito la Confederazione deve poter sostenere singole iniziative private mediante aiuti finanziari, il che potrebbe avere un effetto di sgravio alla luce della limitazione degli aiuti finanziari alla metà dei costi rispetto alle aggiudicazioni. La gestione e il controllo degli aiuti finanziari concessi nell’ambito del budget disponibile e inferiori a 2 milioni di franchi all’anno avvengono attraverso condizioni corrispondenti nel contratto di sostegno finanziario.
7.8 Delega di competenze legislative
Il progetto autorizza il Consiglio federale a legiferare in diverse disposizioni, come per esempio l’articolo 10 capoverso 4 o l’articolo 19 AP-LNTS. I poteri legislativi si limitano di volta in volta a un determinato oggetto da regolamentare e sono definiti in misura sufficiente a livello di contenuto, scopo ed estensione. La delega di competenze legislative tiene così conto del principio della determinatezza ed è dunque adeguatamente descritta sotto il profilo costituzionale.
7.9 Protezione dei dati
Per quanto riguarda la protezione dei dati, rivestono importanza soprattutto le procedure di autorizzazione e le procedure per l’emanazione di decisioni sulla comparabilità, l’accesso agli atti e l’informazione del pubblico. Le procedure menzionate saranno disciplinate nel dettaglio dal Consiglio federale. Tuttavia, è già assodato che le domande dovranno contenere determinati dati. Poiché i richiedenti dovrebbero essere prevalentemente imprese, si tratterà innanzitutto dei dati di persone giuridiche, ma in parte anche di dati personali. I dati relativi alle imprese comprendono in particolare i recapiti e le informazioni sugli organismi utilizzati, che possono essere in parte soggetti al segreto di ricerca, di fabbricazione o d’affari. I dati personali si limitano di norma ai recapiti (nome); restano esclusi i dati personali particolarmente degni di protezione. L’elaborazione della domanda, compreso il deposito pubblico dei documenti (art. 17 cpv. 1 AP-LNTS), avviene nel rispetto dei requisiti della legge del 25 settembre 202092 sulla protezione dei dati (LPD) e della LOGA. L’accesso agli atti si basa sulla LTras, che per i dati personali fa riserva della LPD e della LOGA (art. 20 cpv. 1 AP-LNTS). Anche per l’informazione del pubblico occorre garantire la protezione dei dati, compreso il segreto di fabbricazione e d’affari (art. 20 cpv. 2 AP-LNTS). Quest’ultimo si applica anche alle informazioni che le autorità hanno ricevuto nell’ambito dell’esecuzione (art. 25 cpv. 2 AP-LNTS). I dati comunicati dai Cantoni alla Confederazione per il monitoraggio (art. 26 cpv. 2 AP-LNTS) sono principalmente dati ambientali. Se questi dovessero consentire di risalire all’identità di persone, saranno trattati in osservanza della LPD.
92 RS 235.1