Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 48 pagine
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per altre tecnologie pionieristiche84. La situazione potrebbe essere diversa per le varietà ottenute mediante nuove tecnologie di selezione o per le caratteristiche brevettate in queste nuove varietà. Si presume infatti che il numero delle relative domande di brevetto registrerà un ulteriore aumento82, il che non significa necessariamente che anche la quota delle piante oggetto di brevetto aumenterà nella stessa misura. Da un lato sarà sempre più difficile ottenere un brevetto per una nuova caratteristica vegetale (poiché la fabbricazione delle caratteristiche diventerà lo stato della tecnica, non potrà più essere concesso alcun brevetto), dall’altro, è probabile che continueranno a esistere nuove varietà vegetali selezionate con metodi convenzionali a partire da materiale non brevettato.
Ripercussioni del diritto della proprietà intellettuale per la selezione vegetale e l’agricoltura
Secondo il rapporto Kock85, i brevetti avranno una rilevanza pratica notevole solo se le varietà ottenute mediante nuove tecnologie di selezione saranno classificate come varietà ottenute con tecniche convenzionali e se supereranno il 30 per cento dell’intero mercato delle sementi:
• se la Svizzera dovesse trattare le piante varietà ottenute mediante nuove tecnologie di selezione come
varietà OGM, mentre l’UE le considerasse ottenute con metodi convenzionali, la loro quota sull’intero mercato svizzero delle sementi rimarrà esigua. Le ripercussioni del diritto dei brevetti potrebbero essere trascurabili; tuttavia, non sono da escludere un declino a medio termine della competitività della selezione vegetale e dell’agricoltura svizzere, poiché importanti strumenti delle innovazioni vegetali non possono essere utilizzati o possono esserlo solo a fronte di oneri elevati. Si ipotizzano ripercussioni analoghe anche qualora si applicasse un regime che implica un’autorizzazione speciale per la Svizzera86, poiché presumibilmente saranno poche le imprese che chiederebbero un’autorizzazione soltanto per la Svizzera;
• se la Svizzera opterà per un disciplinamento analogo a quello contemplato dalla proposta della Commis-
sione europea, non si prevedono ripercussioni negative a medio termine ascrivibili ai brevetti per la selezione vegetale in Svizzera. Al contrario, in Svizzera l’eccezione per il costitutore prevista dal diritto dei brevetti, la licenza incrociata e la possibilità di una licenza obbligatoria per strumenti di ricerca offrono un contesto favorevole alla ricerca e alla selezione vegetale. A ciò si aggiunge che la selezione vegetale svizzera riuscirà a stare al passo con la concorrenza all’estero solo se anch’essa avrà facoltà di utilizzare le nuove tecnologie di selezione. Se queste varietà dovessero superare una quota di mercato del 30 per cento, sarà opportuno pensare a possibili iniziative che assicurino la disponibilità di risorse genetiche.
Gli agricoltori svizzeri non devono attendersi ripercussioni immediate sulla scorta del privilegio dell’agricoltore esente da compenso se saranno autorizzate varietà ottenute mediante nuove tecnologie di selezione. Lo stesso vale per i consumatori, poiché dalla protezione delle novità vegetali e dei brevetti è escluso l’impiego di materiali protetti per scopi privati e non commerciali.
Le ripercussioni possono pertanto derivare solo indirettamente dalla concorrenza o dal commercio. Tuttavia, non sono i brevetti il motivo principale delle concentrazioni di mercato nell’ambito delle sementi87. Secondo il rapporto di Kock, per il momento non vi sono segnali di un effetto di monopolizzazione in virtù del quale le imprese multinazionali potrebbero assumere una posizione dominante in materia di brevetti nel quadro delle nuove tecnologie di selezione. I numeri delle domande di brevetto indicano che tra i depositanti si annoverano, oltre alle grandi imprese, anche istituzioni pubbliche, PMI e start-up. Anche le analisi di SCBT – Centredoc presentano un quadro analogo. Viene osservata anche una notevole diversificazione degli oggetti della protezione dei brevetti (p. es. diversi enzimi Cas), il che significa che già oggi esistono numerose alternative a CRISPR/Cas9. I brevetti correlati alla tecnologia CRISPR adempiono dunque il loro scopo in quanto promuovono le innovazioni e la diversificazione delle imprese.
84 V. per esempio Wuyuan Zhou, Xiang Wang (2021) Human gene therapy: A patent analysis. Gene 803 145889
85 V. nota 79
86 V., al riguardo, la regolamentazione proposta al cap. 2 e quella della Commissione europea al cap. 4.2.
87 OCSE (2018) Concentration in Seed Markets: Potential Effects and Policy Responses, OECD Publishing, Parigi.