Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine

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9 Aspetti giuridici

9.1 Costituzionalità

L’avamprogetto 1 si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 84 capoverso 2 Cost., inoltre, autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. L’articolo 166 capoverso 2 Cost., infine, attribuisce all’Assemblea federale la competenza di approvare i trattati internazionali, escludendo quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale, il che non è il caso della CLA 07 e del Protocollo (v. anche art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dic. 200274 sul Parlamento [LParl] e art. 7a cpv. 1 della legge del 21 mar. 199775 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]).

Secondo l’articolo 24 capoverso 2 LParl, il Consiglio federale è competente per la denuncia di trattati internazionali se le condizioni di cui all’articolo 7a LOGA relative alla competenza per la conclusione autonoma di trattati internazionali sono adempiute. La CNY, la CLA56, la CLA58- R/E e la CLA73-L comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Le condizioni di cui all’articolo 7a LOGA non sono pertanto adempiute, per cui la denuncia dei trattati internazionali menzionati compete all’Assemblea federale.

Per contro, il Consiglio federale è competente per la denuncia sia dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo degli Stati Uniti d’America sull’esecuzione delle obbligazioni alimentari e sia dei Memoranda of Understanding tra la Confederazione Svizzera le province canadesi del Manitoba, del Saskatchewan, della Columbia Britannica e dell’Alberta concernenti il riconoscimento, l’esecuzione, la determinazione e la revisione delle obbligazioni alimentari. Questi atti stabiliscono infatti soltanto la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nel settore del mantenimento, mentre i diritti e gli obblighi sono disciplinati inoltre basi legali come ad esempio la LDIP. In occasione dell’entrata in vigore della CLA 07 il Consiglio federale denuncerà dunque i suddetti testi.

Secondo l’articolo 141a Cost., l’Assemblea federale può includere nel decreto di approvazione le modifiche costituzionali o legislative necessarie per l’attuazione di un trattato internazionale sottostante al referendum obbligatorio. Le disposizioni legali proposte nell’avamprogetto 1 servono all’attuazione della CLA 07 e risultano direttamente dagli impegni che essa contiene. L’avamprogetto di atto normativo d’attuazione è dunque incluso nel decreto di approvazione.

L’avamprogetto 2 si fonda sull’articolo 122 capoverso 1 Cost., secondo cui la legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione. Le proposte disposizioni sui diritti d’informazione servono infatti ad attuare l’obbligo, previsto dagli articoli 131 e 290 CC, degli uffici specializzati designati dal diritto cantonale di aiutare in maniera adeguata l’avente diritto che ne faccia richiesta a ottenere l’esecuzione della pretesa di mantenimento. Per poter adempiere a questo obbligo, gli uffici specializzati cantonali – come quelli competenti per l’incasso internazionale degli alimenti – devono disporre di strumenti adeguati.

9.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La CLA 07 e il Protocollo sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera. Il rapporto con altri strumenti giuridici internazionali vigenti in Svizzera e concernenti la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni è disciplinato nella CLA 07 mentre il diritto applicabile è disciplinato nel Protocollo. Questi trattati internazionali non pongono dunque alcun problema.

L’adesione ai due trattati adempie gli obblighi assunti dalla Svizzera ratificando la Convenzione dell’Onu sui diritti del fanciullo (art. 27 par. 4: obbligo di adottare ogni adeguato provvedimento

74 RS 171.10

75 RS 172.010