Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine

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al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori anche all’estero; dichiarazione d’intenti di favorire l’adesione ad accordi internazionali volti a sostenere i figli se la persona che ha una responsabilità finanziaria nei suoi confronti vive in uno Stato diverso dal suo).

9.3 Forma dell’atto: avamprogetto 1 (decreto federale, atto normativo d’attuazione)

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1 e 2 Cost., un trattato internazionale è sottoposto al voto del Popolo se è di durata indeterminata e indenunciabile (n. 1) e se prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2). Dato che la CLA 07 e il Protocollo possono essere denunciati con notifica scritta al depositario e non prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale, queste due disposizioni non sono applicabili.

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. un trattato internazionale è sottoposto a referendum facoltativo se comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. La CLA 07 disciplina la cooperazione internazionale delle autorità nonché il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni straniere. Il Protocollo, dal canto suo, stabilisce il diritto applicabile agli obblighi di mantenimento. Entrambi i trattati comprendono dunque disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Il decreto di approvazione sottostà pertanto al referendum facoltativo.

Dato che la CNY, la CLA56, la CLA58-R/L e la CLA73-L comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. le quali, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze (art. 22 cpv. 4 LParl), la loro denuncia, proposta dal presente avamprogetto, sottostà al referendum facoltativo e richiede dunque la forma del decreto federale (art. 24 cpv. 3 LParl).

Formalmente, la legge d’attuazione proposta è inclusa nel decreto federale che approva la CLA 07. L’articolo 141a capoverso 2 Cost. prevede al riguardo che l’Assemblea federale possa includere nel decreto di approvazione sottostante al referendum facoltativo le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato.

9.4 Forma dell’atto: avamprogetto 2 (legge federale sull’aiuto all’incasso)

Le modifiche proposte costituiscono disposizioni fondamentali in materia di diritti e doversi delle persone e vanno dunque emanate sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 lett. c Cost.). L’avamprogetto 2 è un atto mantello con il quale sono modificate diverse leggi.

9.5 Protezione dei dati

Dall’esame preliminare dei rischi risulta che il presente progetto legislativo non comporta un elevato rischio per la personalità delle persone interessate, per cui non è necessaria effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.

La base legale per il trattamento dei dati è costituita dalla CLA 07 stessa, la quale prevede la collaborazione tra autorità centrali che trasmettono i dati al fine di agevolare il recupero delle obbligazioni alimentari. I dati vengono trattati sia dagli uffici specializzati dei Catoni sia dall’autorità centrale della Confederazione conformemente alla ripartizione dei compiti descritta agli articoli 2 e 3 LF-CLA 07: i primi si occupano in primo luogo della preparazione e del trattamento