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Consultazione 2025/3: Ordinanza sull’approvazione dei piani delle costruzioni e degli impianti del CERN (OCIC) · 8 pagine

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Ordinanza concernente la procedura di approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti del CERN (OCICE)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 56 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 20121 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI),

decreta:

Capitolo: 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

(art. 7 cpv. 1 lett. h e 31a cpv. 1 LPRI)

La presente ordinanza disciplina la procedura di piano settoriale e la procedura di approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti dell’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN).

Capitolo 2: Procedura di piano settoriale per le costruzioni e gli impianti del CERN

Art. 2 Piano settoriale

(art. 31a cpv. 4 LPRI)

1Il Consiglio federale assicura, mediante il piano settoriale per le costruzioni e gli impianti del CERN, la pianificazione di massima e la coordinazione relative alle costruzioni e agli impianti del CERN che incidono considerevolmente sul territorio e sull’ambiente.

2La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è l’autorità federale competente per l’elaborazione e l’adeguamento del piano settoriale. La procedura di modifica del piano settoriale è retta dall’ordinanza del 28 giugno 20002 sulla pianificazione del territorio.

RS ..........

1 RS 420.1

2 RS 700.1

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