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Consultazione 2025/3: Ordinanza sull’approvazione dei piani delle costruzioni e degli impianti del CERN (OCIC) · 8 pagine
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Ordinanza concernente la procedura di approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti del CERN (OCICE)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 56 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 20121 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI),
decreta:
Capitolo: 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
(art. 7 cpv. 1 lett. h e 31a cpv. 1 LPRI)
La presente ordinanza disciplina la procedura di piano settoriale e la procedura di approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti dell’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN).
Capitolo 2: Procedura di piano settoriale per le costruzioni e gli impianti del CERN
Art. 2 Piano settoriale
(art. 31a cpv. 4 LPRI)
1Il Consiglio federale assicura, mediante il piano settoriale per le costruzioni e gli impianti del CERN, la pianificazione di massima e la coordinazione relative alle costruzioni e agli impianti del CERN che incidono considerevolmente sul territorio e sull’ambiente.
2La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è l’autorità federale competente per l’elaborazione e l’adeguamento del piano settoriale. La procedura di modifica del piano settoriale è retta dall’ordinanza del 28 giugno 20002 sulla pianificazione del territorio.
RS ..........
1 RS 420.1
2 RS 700.1
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