Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine
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finanziaria svizzera nel contesto internazionale e di ottimizzare la certezza del diritto e della pianificazione. La revisione delle disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni dell’Accordo SAI CH-UE serve al raggiungimento di tale obiettivo anche in vista della futura valutazione tra pari da parte del Forum globale. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard contribuisce quindi sensibilmente al rafforzamento della qualità e al riconoscimento della piazza finanziaria svizzera e riduce il rischio che la Svizzera sia inserita in una delle liste menzionate al numero 1.2.1. La verifica del Forum globale è volta ad attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni in maniera coerente a livello internazionale, per cui l’attuazione delle misure proposte non penalizza in nessun modo la piazza finanziaria svizzera nella concorrenza internazionale. Al contrario, la piazza finanziaria svizzera ne viene rafforzata. Lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari è ampiamente consolidato e l’aggiornamento deve essere attuato con tutti gli Stati coinvolti in modo coordinato.
Assistenza in materia di recupero
La Svizzera ha accettato di avviare i negoziati sull’assistenza in materia di recupero per garantire a lungo termine il mantenimento dell’Accordo SAI CH-UE e, in particolare, del suo articolo 9 (esenzione dall’imposta alla fonte di imprese consociate). Il Protocollo di modifica concordato con l’UE ha consentito di porre l’Accordo SAI CH-UE su una nuova base più ampia che garantisce un equilibrio degli interessi tra tutte le Parti contraenti. Il mantenimento dell’articolo 9 è talmente importante per la piazza economica svizzera da giustificare le spese amministrative aggiuntive, anche se è difficile operare un confronto diretto tra il «valore» della garanzia del mantenimento dell’articolo 9 dell’Accordo SAI CH-UE e i possibili costi dell’esecuzione dell’assistenza in materia di recupero nel settore dell’IVA. Al contempo, un’assistenza in materia di recupero limitata all’IVA non dovrebbe avere ripercussioni negative significative per la piazza economica.
Il contenuto e i risultati dell’impegno reciproco a intraprendere nuovi colloqui su ulteriori possibilità di applicazione dell’assistenza in materia di recupero non sono ancora definiti. Questo impegno crea unicamente un quadro per tali colloqui e stabilisce a tal fine anche un lasso di tempo sufficientemente lungo.
5.4 Altre ripercussioni
Poiché non sono da attendersi ripercussioni per l’ambiente e la società, tale aspetto non è stato approfondito.