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Consultazione 2025/44: Revisione totale dell’Ordinanza sulle macchine (OMacch) · 11 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 2

(art. 3)

Diritto applicabile

Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento UE relativo alle macchine che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:

UE Svizzera

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parla- I cinque atti normativi seguenti:

mento europeo e del Consiglio, del 4 lu-

glio 2018, recante norme comuni nel 1. Accordo del 21 giugno 1999 tra la settore dell’aviazione civile, che istitui- Confederazione Svizzera e la Comusce un’Agenzia dell’Unione europea per nità europea sul trasporto aereo (RS la sicurezza aerea e che modifica i rego- 0.748.127.192.68)

lamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n.

1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 2. Ordinanza del 17 dicembre 2014 con-

376/2014 e le direttive 2014/30/UE e cernente le inchieste di sicurezza in 2014/53/UE del Parlamento europeo e caso di eventi imprevisti nei trasporti del Consiglio, e abroga i regolamenti (RS 742.161).

(CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del

Parlamento europeo e del Consiglio e il 3. Ordinanza del DATEC del 18 dicemregolamento (CEE) n. 3922/91 del Con-

bre 2020 concernente le licenze e le siglio, GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

abilitazioni del personale aeronavigante regolamentate a livello europeo (RS 748.222.0)

4. Ordinanza del DATEC del 14 gennaio 2021 concernente le licenze e le abilitazioni del personale aeronautico non disciplinate a livello europeo (RS 748.222.1)

5. Ordinanza del DATEC del 24 novembre 2022 sulle categorie speciali di aeromobili (RS 748.941)