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Consultazione 2025/44: Revisione totale dell’Ordinanza sulle macchine (OMacch) · 11 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
valutazione della conformità secondo l’articolo 25 paragrafo 2 del suddetto regolamento.
2Le macchine e i prodotti correlati che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I parte B del regolamento UE relativo alle macchine sottostanno alla procedura di valutazione della conformità secondo l’articolo 25 paragrafo 3 del suddetto regolamento.
3Per la valutazione della conformità di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine si applicano gli articoli 6 paragrafo 1, 20 paragrafi 1, 6 e 9, 21, 22 e 25 paragrafi 1–4 del regolamento UE relativo alle macchine.
4Non si applica l’obbligo di riportare la marcatura CE. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. Per l’apposizione di ulteriori dati e marcature si applica l’articolo 24 paragrafi 3 e 4 del regolamento UE relativo alle macchine.
Art. 6 Requisiti degli organismi di valutazione della conformità e autorità
di designazione
1Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il proprio campo di competenza:
a. essere accreditati secondo l’ordinanza del 17 giugno 19969 sull’accreditamento e sulla designazione;
b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.
2Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i requisiti delle autorità di designazione sono disciplinati nel terzo capitolo (art. 24–34c) dell’ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione.
Art. 7 Obblighi degli operatori economici
1Gli obblighi degli operatori economici riportati di seguito sono disciplinati dai seguenti articoli del regolamento UE relativo alle macchine10:
a. fabbricanti: articoli 10 e 11;
b. mandatari: articolo 12;
c. importatori: articoli 13 e 14;
d. distributori: articoli 15 e 16.
2Un importatore o distributore è considerato fabbricante ed è soggetto ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE relativo alle macchine agli obblighi del fabbricante quando immette sul mercato una macchina, un prodotto correlato o una quasi-
9 RS 946.512
10 Vedi nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1.